LEGGE
1 AGOSTO 2002, N° 166
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2002
–
Supplemento
Ordinario n. 158
PAGINA
N° 5
aa)
all'articolo 37-bis:
1) al comma 1, le parole: "Entro il 30 giugno
di ogni anno" sono soppresse; dopo le parole:
"promotori stessi", e' inserito il seguente
periodo: "Le proposte sono presentate entro il
30 giugno di ogni anno oppure, nel caso in cui entro
tale scadenza non siano state presentate proposte
per il medesimo intervento, entro il 31 dicembre.";
dopo le parole: "un piano economico-finanziario
asseverato da un istituto di credito" sono inserite
le seguenti: "o da societa' di servizi costituite
dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco
generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo
106 del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, o da una societa' di revisione
ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939,
n. 1966"; dopo le parole: "garanzie offerte
dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice"
sono inserite le seguenti: "; il regolamento
detta indicazioni per chiarire ed agevolare le attivita'
di asseverazione"; e sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: "I soggetti pubblici e privati
possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici,
nell'ambito della fase di programmazione di cui all'articolo
14 della presente legge, proposte d'intervento relative
alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica
utilita' e studi di fattibilita'. Tale presentazione
non determina, in capo alle amministrazioni, alcun
obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni
possono adottare, nell'ambito dei propri programmi,
le proposte di intervento e gli studi ritenuti di
pubblico interesse; l'adozione non determina alcun
diritto del proponente al compenso per le prestazioni
compiute o alla realizzazione degli interventi proposti";
2) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "La realizzazione di lavori pubblici
o di pubblica utilita' rientra tra i settori ammessi
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nell'ambito degli scopi di utilita' sociale e di promozione
dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti,
possono presentare studi di fattibilita' o proposte
di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione
di proposte di realizzazione di lavori pubblici di
cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale";
3) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione
dei programmi di cui al comma 1, le amministrazioni
aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli
stessi programmi di interventi realizzabili con capitali
privati, in quanto suscettibili di gestione economica,
pubblicando un avviso indicativo con le modalita'
di cui all'articolo 80 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554, mediante affissione presso la propria sede
per almeno sessanta giorni consecutivi, nonche' pubblicando
lo stesso avviso, a decorrere dalla sua istituzione,
sul sito informatico individuato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo
24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e, ove istituito,
sul proprio sito informatico. L'avviso e' trasmesso
all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne da' pubblicita'.
Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni
aggiudicatrici hanno facolta' di pubblicare lo stesso
avviso facendo ricorso a differenti modalita', nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma
1, della presente legge.
2-ter. Entro quindici giorni dalla ricezione della
proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono:
a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile
del procedimento;
b) alla verifica della completezza dei documenti presentati
e ad eventuale dettagliata richiesta di integrazione.";
bb)
all'articolo 37-ter, comma 1, le parole: "Entro
il 31 ottobre di ogni anno" sono soppresse e
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La
pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve
intervenire entro quattro mesi dalla ricezione della
proposta del promotore. Ove necessario, il responsabile
del procedimento concorda per iscritto con il promotore
un piu' lungo programma di esame e valutazione. Nella
procedura negoziata di cui all'articolo 37-quater
il promotore potra' adeguare la propria proposta a
quella giudicata dall'amministrazione piu' conveniente.
In questo caso, il promotore risultera' aggiudicatario
della concessione";
cc)
all'articolo 37-quater:
1) al comma 1, all'alinea, le parole: "il 31
dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "tre
mesi dalla pronuncia di cui all'articolo 37-ter";
alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole:
"; e' altresi' consentita la procedura di appalto-concorso";
2) al comma 5 le parole da: "Nel caso" fino
a: "secondo offerente" sono sostituite dalle
seguenti: "Nel caso in cui la gara sia esperita
mediante appalto-concorso e nella successiva procedura
negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore
risulti aggiudicatario, lo stesso e' tenuto a versare
all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti
che abbiano partecipato alla procedura, il rimborso
delle spese sostenute e documentate nei limiti dell'importo
di cui all'articolo 37-bis, comma 1, quinto periodo";
3) il comma 6 e' abrogato;
4) le parole: "articolo 37-bis, comma 1, ultimo
periodo", ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: "articolo 37-bis, comma 1, quinto
periodo";
dd)
all'articolo 37-quinquies, dopo il comma 1-bis, e'
aggiunto il seguente:
"1-ter. Per effetto del subentro di cui al comma
1, che non costituisce cessione del contratto, la
societa' di progetto diventa la concessionaria a titolo
originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti
i rapporti con l'Amministrazione concedente. Nel caso
di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte
della pubblica amministrazione, i soci della societa'
restano solidalmente responsabili con la societa'
di progetto nei confronti dell'Amministrazione per
l'eventuale rimborso del contributo percepito. In
alternativa, la societa' di progetto puo' fornire
alla pubblica amministrazione garanzie bancarie ed
assicurative per la restituzione delle somme versate
a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in
tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla
data di emissione del certificato di collaudo dell'opera.
Il contratto di concessione stabilisce le modalita'
per la eventuale cessione delle quote della societa'
di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso
a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti
a partecipare alla societa' ed a garantire, nei limiti
di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del
concessionario sino alla data di emissione del certificato
di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale
della societa' di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni
da parte di banche ed altri investitori istituzionali
che non abbiano concorso a formare i requisiti per
la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi
momento.";
ee)
dopo l'articolo 38, e' aggiunto il seguente:
"Art. 38-bis. - (Deroghe in situazioni di emergenza
ambientale). - 1. Al fine di accelerare la realizzazione
di infrastrutture di trasporto, viabilita' e parcheggi,
tese a migliorare la qualita' dell'aria e dell'ambiente
nelle citta', l'approvazione dei progetti definitivi
da parte del consiglio comunale costituisce variante
urbanistica a tutti gli effetti".
2. Per i programmi gia' approvati alla data di entrata
in vigore della presente legge, le proposte dei promotori
di cui all'articolo 37-bis della legge 11 febbraio
1994, n. 109, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, possono essere presentate senza pubblicazione
del preventivo avviso indicativo entro la data del
30 giugno 2002. Qualora entro tale data non siano
pervenute proposte da parte del promotore, si da'
luogo all'avviso indicativo. La procedura di comparazione
delle proposte, di cui all'articolo 37-ter, comma
1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato
dal comma 1 del presente articolo, e' estesa anche
alle proposte gia' ricevute dalle amministrazioni
aggiudicatrici e non ancora istruite. In questo caso
si intende che i termini decorrano dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
3. All'articolo 18, comma 9, della legge 19 marzo
1990, n. 55, e successive modificazioni, e' aggiunto
il seguente periodo: "Per i subappalti o cottimi
di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei
lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro,
i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte
della stazione appaltante sono ridotti della meta'".
4. Nell'esercizio del potere regolamentare di cui
all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni, il Governo provvede ad
adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle previsioni
della presente legge, determinando in particolare
i requisiti di idoneita' e i criteri di remunerazione
dei componenti della commissione istituita ai sensi
del comma 1, lettera u), del presente articolo, e
apportando altresi' allo stesso le modificazioni la
cui opportunita' sia emersa nel corso del primo periodo
di applicazione della medesima legge. Il Governo provvede
altresi' a modificare il regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34, anche al fine di aggiornare i requisiti richiesti
alle imprese, secondo regole che migliorino la qualificazione
del mercato e la adeguata concorrenza. Il Governo
provvede infine a modificare il regolamento di cui
al citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 34 del 2000 prevedendo la possibilita' per l'Autorita'
per la vigilanza sui lavori pubblici di comminare
sanzioni rapportate alla gravita' delle violazioni
compiute dagli organismi di attestazione (SOA).
5. Per garantire la piena autonomia funzionale ed
organizzativa del Consiglio superiore dei lavori pubblici
ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e' istituito un apposito centro
di responsabilita' amministrativa nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per il funzionamento del predetto organo tecnico consultivo.
6. E' abrogato l'articolo 55 del regio decreto 23
ottobre 1925, n. 2537.
7. In apposita unita' previsionale di base da istituire
nell'ambito del centro di responsabilita' di cui al
comma 5 e' trasferita, nella misura da determinare
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, quota parte delle risorse iscritte
per l'anno 2002 nell'unita' previsionale di base 3.1.1.0
- Funzionamento, dello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, al centro di
responsabilita' "Opere pubbliche ed edilizia".
8. Ai fini di cui al comma 5, e' altresi' autorizzata
la spesa aggiuntiva di 1.000.000 di euro annui a decorrere
dall'anno 2002.
9. All'unita' previsionale di base di cui al comma
7 affluiscono, sulla base di apposito regolamento,
emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, i proventi delle attivita' del Servizio tecnico
centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici
connesse con l'applicazione del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
1993, n. 246, e attinenti allo svolgimento delle funzioni
di organismo di certificazione ed ispezione, nonche'
di notifica di altri organismi e di benestare tecnico
europeo. Confluiscono, altresi', in detta unita' previsionale
di base, secondo quanto disposto dall'articolo 43,
comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i proventi
dell'attivita' di studio e ricerca, anche nel campo
della modellistica fisica delle opere, svolte dallo
stesso Servizio tecnico centrale per l'espletamento
dei compiti relativi al rilascio delle concessioni
ai laboratori di prove sui materiali, ai sensi dell'articolo
20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e di prove
geotecniche sui terreni e sulle rocce, ai sensi dell'articolo
8 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 246 del 1993, nonche' dell'attivita'
ispettiva, relativamente agli aspetti che riguardano
la sicurezza statica delle costruzioni, presso impianti
di prefabbricazione e di produzione di prodotti di
impiego strutturale nelle costruzioni civili.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma
8, pari a 1.000.000 di euro a decorrere dal 2002,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
Art.
8.
(Sviluppo Italia Spa)
1.
Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti
le aree depresse del Paese, anche mediante finanza
di progetto, le amministrazioni centrali, regionali
e locali competenti possono avvalersi, per le attivita'
tecniche, economiche e finanziarie occorrenti, delle
convenzioni con Sviluppo Italia Spa di cui al decreto
legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni.
Art.
9.
(Delega al Governo in materia di finanziamento delle
societa' di progetto)
1.
Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, che
si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta,
un decreto legislativo inteso ad agevolare, anche
con opportune deroghe alle previsioni del codice civile
in materia, il finanziamento delle societa' di progetto
concessionarie o contraenti generali, da parte delle
banche, attenendosi ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) la societa' finanziata potra' cedere, alle banche
che erogano i finanziamenti, i propri crediti, ivi
inclusi quelli verso il concedente o committente,
senza il consenso del contraente ceduto;
b) la societa' finanziata potra' costituire, in favore
della banca che eroga i finanziamenti, privilegio
generale su tutti i beni ed i crediti della societa'
stessa, anche a consistenza variabile;
c) i diritti dei terzi contraenti delle societa' finanziate
dovranno essere salvaguardati con adeguata forma di
pubblicita', attraverso lo strumento del registro
delle imprese;
d) mantenimento del capitale sociale al fine di salvaguardare
la capacita' di rimborso del finanziamento.