LEGGE
11 FEBBRAIO 1994, N° 109
LEGGE
QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI N° 109
PAGINA
N° 1
Art.
1 (Principi generali)(a)
1.
In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione
(b) l'attività amministrativa in materia di
opere e lavori pubblici deve garantirne la qualità
ed uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia,
secondo procedure improntate a tempestività,
trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto
comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.
2.
Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici
di competenza delle regioni anche a statuto speciale,
delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli
enti infraregionali da queste finanziati, i princìpi
desumibili dalle disposizioni della presente legge
costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale
e principi della legislazione dello Stato ai sensi
degli statuti delle regioni a statuto speciale e dell'articolo
117 della Costituzione (c), anche per il rispetto
degli obblighi internazionali dello Stato(d)(e).
3.
Il Governo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera
d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana atti
di indirizzo e coordinamento dell'attività
amministrativa delle regioni in conformità
alle norme della presente legge.
4.
Le norme della presente legge non possono essere derogate,
modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa
con specifico riferimento a singole disposizioni.
(a)
Per le modalità ed il termine di applicazione
del presente articolo, vedi l'art. 1, comma 5 e 6,
D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
(b)
Si riporta il testo dell’articolo 97 della Costituzione:
“97.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni
di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento
e la imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento
degli uffici sono determinate le sfere di competenza,
le attribuzioni e le responsabilità proprie
dei funzionari.
Agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.”
(c)
Si riporta il testo dell’articolo 117 della Costituzione
(articolo così sostituito dalla legge costituzionale
n. 3 del 2001):
“117.
La potestà legislativa è esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo
Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a)
politica estera e rapporti internazionali dello Stato;
rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati
non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni
fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione
statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni
culturali.
Sono
materie di legislazione concorrente quelle relative
a:
rapporti
internazionali e con l’Unione europea delle Regioni;
commercio con l’estero;
tutela e sicurezza del lavoro;
istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche
e con esclusione della istruzione e della formazione
professionale;
professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione
per i settori produttivi;
tutela della salute;
alimentazione;
ordinamento sportivo;
protezione civile;
governo del territorio;
porti e aeroporti civili;
grandi reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
previdenza complementare e integrativa;
armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario;
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione
e organizzazione di attività culturali;
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito
a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potestà legislativa, salvo che per
la determinazione dei principi fondamentali, riservata
alla legislazione dello Stato.
Spetta
alle Regioni la potestà legislativa in riferimento
ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione
dello Stato.
Le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite
da legge dello Stato, che disciplina le modalità
di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La
potestà regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potestà regolamentare spetta alle
Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province
e le Città metropolitane hanno potestà
regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione
e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le
leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce
la piena parità degli uomini e delle donne
nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono
la parità di accesso tra donne e uomini alle
cariche elettive.
La
legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle
materie di sua competenza la Regione può concludere
accordi con Stati e intese con enti territoriali interni
ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati
da leggi dello Stato.”
(d) Comma modificato dall'art. 9, comma 1, L. 18 novembre
1998, n. 415.
(e) La Corte costituzionale, con sentenza 7 novembre
1995, n. 482, aveva dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente comma nella parte in cui
disponeva che costituiscono norme fondamentali di
riforma economico-sociale e principi della legislazione
dello Stato "le disposizioni della presente legge"
anziché solo "i principi desumibili dalle
disposizioni della presente legge".