Art.
3 (Delegificazione)
1.
E' demandata alla potestà regolamentare del Governo,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con le modalità di cui al presente
articolo e secondo le norme di cui alla presente legge,
la materia dei lavori pubblici con riferimento:
a)
alla programmazione, alla progettazione, alla direzione
dei lavori, al collaudo e alle attività di supporto
tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche;
b)
alle procedure di affidamento degli appalti e delle
concessioni di lavori pubblici, nonché degli
incarichi di progettazione;
c)
alle forme di pubblicità e di conoscibilità
degli atti procedimentali, anche mediante informazione
televisiva o trasmissione telematica, nonché
alle procedure di accesso a tali atti;
d)
ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono
alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze.
2.
Nell'esercizio della potestà regolamentare di
cui al comma 1 il Governo, entro il 30 settembre 1995,
adotta apposito regolamento(a)(b), di seguito così
denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce
l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici,
recando altresì norme di esecuzione ai sensi
del comma 6. Il predetto atto assume come norme regolatrici,
nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla
normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio
dei principi della libertà di stabilimento e
della libera prestazione dei servizi, la presente legge,
nonché, per quanto non da essa disposto, la legislazione
antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento
della normativa comunitaria vigente nella materia di
cui al comma 1. Sullo schema di regolamento il Consiglio
di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni
dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento
è emanato. Il regolamento è adottato su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali
e ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
nonché delle competenti Commissioni parlamentari,
che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione
dello schema. Con la procedura di cui al presente comma
si provvede altresì alle successive modificazioni
ed integrazioni del regolamento (c).
3.
Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal
regolamento, attua, con modifiche al medesimo regolamento,
le direttive comunitarie nella materia di cui al comma
1 che non richiedono la modifica di disposizioni della
presente legge.
4.
Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in
vigore del regolamento, gli atti normativi indicati
che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione
delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento
entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in
apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene
contestualmente alla ripubblicazione della presente
legge, coordinata con le modifiche ad essa apportate
fino alla data di pubblicazione del medesimo regolamento,
dei decreti previsti dalla presente legge e delle altre
disposizioni legislative non abrogate in materia di
lavori pubblici (d).
5.
Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito
il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è
adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale
d'appalto che trova applicazione ai lavori affidati
dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
a), della presente legge, e, che entra in vigore contestualmente
al regolamento(e). Con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i
beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale
per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno
o più capitolati speciali per lavori aventi ad
oggetto beni sottoposti alle disposizioni della legge
1° giugno 1939, n. 1089(f).
6.
Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla
presente legge, oltre alle materie per le quali è
di volta in volta richiamato, definisce in particolare
(g):
a)
le modalità di esercizio della vigilanza di cui
all'articolo 4;
b)
le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento
e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere
capo fra il responsabile del procedimento e il direttore
dei lavori;
c)
le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze
di servizi di cui all'articolo 7;
d)
i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'Albo
nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di cui
all'articolo 12, nonché le modalità per
la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per
l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori
pubblici;
e)
la disciplina delle associazioni temporanee di tipo
verticale e l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 7;
f)
i tempi e le modalità di predisposizione, di
inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo
14;
g)
le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti,
gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie
di lavori (h);
h)
gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria
di cui all'articolo 17, comma 7 (i);
i)
(l);
l)
specifiche modalità di progettazione e di affidamento
dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni
tutelati ai sensi del Titolo I del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali
e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, anche in deroga agli articoli 16, 19,
20 e 23 della presente legge fatto salvo quanto specificatamente
previsto con riferimento ai beni mobili ed alle superfici
decorate di beni architettonici(m);
m)
le modalità di espletamento dell'attività
delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 21;
n)
(l);
o)
le procedure di esame delle proposte di variante di
cui all'articolo 25;
p)
l'ammontare delle penali di cui all'articolo 26, comma
6, secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano,
nonché le modalità applicative;
q)
le modalità e le procedure accelerate per la
deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto
appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve
dell'appaltatore;
r)
i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua
sulla base di apposite certificazioni di qualità
dell'opera e dei materiali e le relative modalità
di rilascio; le norme concernenti le modalità
del collaudo di cui all'articolo 28 e il termine entro
il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e
gli ulteriori casi nei quali è obbligatorio effettuare
il collaudo in corso d'opera; le condizioni di incompatibilità
dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi,
i relativi compensi, i requisiti professionali secondo
le caratteristiche dei lavori;
s)
le forme di pubblicità di appalti e concessioni
ai sensi dell'articolo 29;
t)
le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi
di cui all'articolo 30, le condizioni generali e particolari
delle polizze e i massimali garantiti, nonché
le modalità di costituzione delle garanzie fideiussorie
di cui al medesimo articolo 30; le modalità di
prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti
di cui all'articolo 13;
u)
la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'articolo
33;
v)
la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla
categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell'articolo
18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come
sostituito dall'articolo 34, comma 1, della presente
legge;
z)
le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni
disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare
l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi,
le modalità di corresponsione agli appaltatori
e ai concessionari di acconti in relazione allo stato
di avanzamento dei lavori;
aa)
la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.
7.
Ai fini della predisposizione del regolamento, è
istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, apposita
commissione di studio composta da docenti universitari,
funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione
professionale. Per il funzionamento della commissione
e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi
con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro del tesoro, in riferimento all'attività
svolta, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni
da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione
del Ministero dei lavori pubblici.
7-bis.
Entro il 1° gennaio 1996, con decreto del Presidente
della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
della difesa, è adottato apposito regolamento,
in armonia con le disposizioni della presente legge,
per la disciplina delle attività del Genio militare,
in relazione a lavori connessi alle esigenze della difesa
militare. Sino alla data di entrata in vigore del suddetto
regolamento restano ferme le disposizioni attualmente
vigenti (n).
7-ter.
Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti
esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione
dei lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati
esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio
1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento
ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli
affari esteri, tengono conto della specialità
delle condizioni per la realizzazione di detti lavori
e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni
internazionali e dalla Unione europea (o).
(a)
A norma dell'art. 1, comma 1, D.L. 3 aprile 1995, n.
101, il regolamento di cui al presente comma doveva
essere adottato entro il 30 settembre 1995 ed entrare
in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito
supplemento della gazzetta ufficiale. Successivamente,
l'art. 9, comma 2, L. 18 novembre 1998, n. 415, ha disposto
che tale regolamento viene adottato entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della stessa L. 415/1998.
(b) Il regolamento di attuazione della presente legge
è stato emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999,
n. 554.
(c) Comma modificato dall'art. 3, D.L. 3 aprile 1995,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 giugno
1995, n. 216.
(d) Comma modificato dall'art. 3, D.L. 3 aprile 1995,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 giugno
1995, n. 216 e, successivamente, dall'art. 9, comma
3, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(e) Il regolamento recante il capitolato generale d'appalto
dei lavori pubblici è stato adottato con D.M.
19 aprile 2000, n. 145.
(f) Comma modificato dall'art. 9, comma 4, L. 18 novembre
1998, n. 415.
(g) Alinea modificato dall'art. 3, D.L. 3 aprile 1995,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 giugno
1995, n. 216.
(h) Lettera modificata dall'art. 3, D.L. 3 aprile 1995,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 giugno
1995, n. 216.
(i) Lettera modificata dall'art. 3, D.L. 3 aprile 1995,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 giugno
1995, n. 216 e, successivamente, dall'art. 9, comma
5, L. 11 novembre 1998, n. 415.
(l) Lettera abrogata dall'art. 3, D.L. 3 aprile 1995,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 giugno
1995, n. 216.
(m) Lettera modificata dall'art. 7, comma 1, lett. b),
L. 1° agosto 2002, n. 166.
(n) Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 3 aprile 1995,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 giugno
1995, n. 216 e, scessivamente, modificato dall'art.
9, comma 6, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(o) Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 3 aprile 1995,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 giugno
1995, n. 216.
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Sabato Gennaio 5, 2008 14:13