Art.
7 (Misure per l'adeguamento della funzionalità
della pubblica amministrazione)(a)(b)(c)
1.
I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),
nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni, un responsabile unico del
procedimento di attuazione di ogni singolo intervento
previsto dal programma triennale dei lavori pubblici,
per le fasi della progettazione, dell'affidamento e
dell'esecuzione.
2.
Il regolamento determina l'importo massimo e la tipologia
dei lavori per i quali il responsabile del procedimento
può coincidere con il progettista o con il direttore
dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento tale facoltà può essere esercitata
per lavori di qualsiasi importo o tipologia. L'Amministrazione
della difesa, in considerazione della struttura gerarchica
dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile
del procedimento può nominare un responsabile
del procedimento per ogni singola fase di svolgimento
del processo attuativo: progettazione, affidamento ed
esecuzione.
3.
Il responsabile del procedimento formula proposte e
fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione
del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi
aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna fase di
attuazione degli interventi, il controllo sui livelli
di prestazione, di qualità e prezzo determinati
in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di
realizzazione del programma oltreché al corretto
e razionale svolgimento delle procedure; segnala altresì
eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione
degli interventi e accerta la libera disponibilità
delle aree e degli immobili necessari, fornisce all'amministrazione
i dati e le informazioni relativi alle principali fasi
di svolgimento del processo attuativo necessari per
l'attività di coordinamento, di indirizzo e di
controllo di sua competenza.
4.
Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del
responsabile del procedimento, coordinando con esse
i compiti, le funzioni e le responsabilità del
direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di
salute e di sicurezza durante la progettazione e durante
l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni.
Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del
predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere
capo e del direttore dei lavori come definite dalla
normativa vigente.
5.
Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico.
Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti
carenze accertate o non consenta il reperimento delle
adeguate competenze professionali in relazione alle
caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato
dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento
del programma, i compiti di supporto all'attività
del responsabile del procedimento possono essere affidati
con le procedure e le modalità previste dal decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti
singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23
novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni,
o alle società di cui all'articolo 17, comma
1, lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze
specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario,
amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano
stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa
a copertura dei rischi di natura professionale.
6.
Qualora si renda necessaria l'azione integrata e coordinata
di diverse amministrazioni statali, regionali o locali,
l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile
unico del procedimento, può promuovere la conclusione
di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.
7.
Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni,
licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati,
al fine dell'esecuzione di lavori pubblici, l'amministrazione
aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del
procedimento, convoca una conferenza di servizi ai sensi
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni. Alle amministrazioni interessate
deve essere comunicato, a cura del responsabile unico
del procedimento, il progetto di cui al comma 8 del
presente articolo almeno trenta giorni prima della data
di convocazione della conferenza o dell'accordo di programma.
In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici
di cui all'articolo 19, comma 2, la conferenza di servizi
è convocata dal concedente anche nell'interesse
del concessionario. (d)
8.
In sede di conferenza di servizi le amministrazioni
si esprimono sul progetto definitivo, successivamente
alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente
in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove
richiesta dalla normativa vigente, da rendere nel termine
di novanta giorni dalla richiesta, o nel più
breve termine idoneo a consentire l'utilizzazione degli
eventuali cofinanziamenti comunitari entro la scadenza
per essi prevista. Trascorsi i termini di cui al primo
periodo del presente comma, la stessa amministrazione
è tenuta ad esprimersi in sede di conferenza
di servizi. La conferenza di servizi può esprimersi
anche sul progetto preliminare al fine di concordare
quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione
del progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni,
le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi
di cui alle vigenti norme. (d)
9.
Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme
di pubblicità dei lavori della conferenza di
servizi, nonché degli atti da cui risultano le
determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata.
(d)
10.
In sede di conferenza dei servizi possono essere richiesti
ai progettisti, se necessario, chiarimenti e documentazione.
(d)
11.
Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza
di servizi nel rispetto delle norme ordinamentali sulla
formazione della loro volontà e sono rappresentate
da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo
istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla
sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione
all'oggetto del procedimento. (d)
12.
Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante
di un'amministrazione invitata sia risultato assente
o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza,
la conferenza è riconvocata per una sola volta,
tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima
convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della
totalità delle amministrazioni invitate e dalla
adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti
intervenuti. (d)
13.
Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi
deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità,
le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali
necessarie ai fini dell'assenso. (d)
14.
Le regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare
la conferenza di servizi, in armonia con i princìpi
di cui al presente articolo, per gli interventi di competenza
regionale e locale. (d)
15.
Il termine per il controllo di legittimità sugli
atti da parte delle Ragionerie centrali dello Stato
è fissato in trenta giorni e può essere
interrotto per non più di due volte, per un massimo
di dieci giorni, per la richiesta di chiarimenti all'amministrazione.
Resta fermo il disposto di cui al comma 6 dell'articolo
11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367.
(a)
Articolo modificato dall'art. 4-bis, D.L. 3 aprile 1995,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 giugno
1995, n. 216, dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549 e, successivamente,
sostituito dall'art. 5, comma 1, L. 18 novembre 1998,
n. 415.
(b) Per le modalità ed il termine di applicazione
del presente articolo, vedi l'art. 1, commi 5 e 6, D.L.
3 aprile 1995, n. 101.
(c) Per problemi in materia di responsabile del procedimento,
vedi la determinazione 23 febbraio 2001, n. 10.
(d) Comma abrogato dall'art. 14, comma 1, L. 24 novembre
2000, n. 340 salvo quanto previsto dall'art. 14, comma
3, della L. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art.
9, comma 1, della medesima L. 340/2000.
Art.
8 (Qualificazione)(a)
1.
Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi
di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti esecutori
a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere
qualificati ed improntare la loro attività ai
princìpi della qualità, della professionalità
e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i
processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali
impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione,
ai sensi della normativa vigente(b).
2.
Con apposito regolamento(c), da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e con il Ministro per i beni culturali e ambientali,
sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
è istituito, tenendo conto della normativa vigente
in materia, un sistema di qualificazione, unico per
tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici
di cui all'articolo 2, comma 1, di importo superiore
a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie
ed all'importo dei lavori stessi(d)(e).(f)
3.
Il sistema di qualificazione è attuato da organismi
di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati
dall'Autorità di cui all'articolo 4, sentita
un'apposita commissione consultiva istituita presso
l'Autorità medesima. Alle spese di finanziamento
della commissione consultiva si provvede a carico del
bilancio dell'Autorità, nei limiti delle risorse
disponibili. Agli organismi di attestazione è
demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti
qualificati di:
a)
certificazione di sistema di qualità conforme
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla
vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000;
b)
dichiarazione della presenza di elementi significativi
e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciata
dai soggetti di cui alla lettera a);
c)
i requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi
ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie
in materia di qualificazione(b).
4.
Il regolamento(c) di cui al comma 2 definisce in particolare:
a)
il numero e le modalità di nomina dei componenti
la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve
essere composta da rappresentanti delle amministrazioni
interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali
firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro
di settore e degli organismi di rappresentanza, dei
lavoratori interessati;
b)
le modalità e i criteri di autorizzazione e di
eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione,
nonché i requisiti soggettivi, organizzativi,
finanziari e tecnici che i predetti organismi devono
possedere;(g)
c)
le modalità di attestazione dell'esistenza nei
soggetti qualificati della certificazione del sistema
di qualità o della dichiarazione della presenza
di elementi del sistema di qualità, di cui al
comma 3, lettere a) e b), e dei requisiti di cui al
comma 3, lettera c), nonché le modalità
per l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti
relativamente ai dati di bilancio;
d)
i requisiti di ordine generale ed i requisiti tecnico-organizzativi
ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera c),
con le relative misure in rapporto all'entità
e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto
disposto in attuazione dell'articolo 9, commi 2 e 3.
Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli
relativi alla regolarità contributiva e contrattuale,
ivi compresi i versamenti alle casse edili;
e)
la facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni
appaltanti, graduati in un periodo non superiore a cinque
anni ed in rapporto alla tipologia dei lavori nonché
agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso
della certificazione del sistema di qualità o
della dichiarazione della presenza di elementi del sistema
di qualità di cui al comma 3, lettere a) e b).
La facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni
appaltanti di richiedere la certificazione di qualità
non potranno comunque essere previsti per lavori di
importo inferiore a 500.000 ECU(f);
f)
i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili
all'attività di qualificazione;
g)
le modalità di verifica della qualificazione.
Fatto salvo quanto specificatamente previsto con riferimento
alla qualificazione relativa alla categoria dei lavori
di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici
decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni
di tutela del citato testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali,
di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle
more di efficacia dello stesso, la durata dell'efficacia
della qualificazione è di cinque anni, con verifica
entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di
ordine generale nonchè dei requisiti di capacità
strutturale da indicare nel regolamento. La verifica
di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente
alla tariffa di attestazione in misura non superiore
ai 3/5 della stessa.(h)
h)
la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti
che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma
3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità,
che ne assicura la pubblicità per il tramite
dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo
4(b).
5.
(i).
6.
Il regolamento(c) di cui al comma 2 disciplina le modalità
dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale per
l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti di
cui al sesto comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio
1962, n. 57, delle competenze già attribuite
al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente
articolo.
7.
Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo
nazionale dei costruttori dispone la sospensione da
tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di
affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'articolo
24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio
del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla
vigente disciplina antimafia ed in materia di misure
di prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui al primo periodo, sono abrogate le norme incompatibili
relative alla sospensione e alla cancellazione dall'Albo
di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci
i procedimenti iniziati in base alla normativa previgente.
A decorrere dal 1° gennaio 2000, all'esclusione
dalla partecipazione alle procedure di affidamento di
lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni
appaltanti, sulla base dei medesimi criteri (l)(m).
8.
A decorrere dal 1° gennaio 2000, i lavori pubblici
possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati
ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, e non
esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente
legge, è vietata, per l'affidamento di lavori
pubblici, l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia
predisposti dai soggetti di cui all'articolo 2 (n) (o)
9.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento(c)
di cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999, l'esistenza
dei requisiti di cui alla lettera c) del comma 3 è
accertata in base al certificato di iscrizione all'Albo
nazionale dei costruttori per le imprese nazionali o,
per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità
europea, in base alla certificazione, prodotta secondo
le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso
dei requisiti prescritti per la partecipazione delle
imprese italiane alle gare (p).
10.
A decorrere dal 1° gennaio 2000, è abrogata
la legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni
di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modificazioni (n).
11.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
di cui al comma 3 dell'articolo 9 e fino al 31 dicembre
1999, ai fini della partecipazione alle procedure di
affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici
di cui alla presente legge, l'iscrizione all'Albo nazionale
dei costruttori avviene ai sensi della legge 10 febbraio
1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni,
e della legge 15 novembre 1986, n. 768, e sulla base
dei requisiti di iscrizione come rideterminati ai sensi
del medesimo comma 3 dell'articolo 9 (n).
11-bis.
Le imprese dei Paesi appartenenti all'Unione europea
partecipano alle procedure per l'affidamento di appalti
di lavori pubblici in base alla documentazione, prodotta
secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del
possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione
delle imprese italiane alle gare(q).
11-ter.
Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce
gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
che devono possedere i candidati ad una concessione
di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori
con la propria organizzazione di impresa. Fino alla
data di entrata in vigore del suddetto regolamento i
requisiti e le relative misure sono stabiliti dalle
amministrazioni aggiudicatrici(q).
11-quater.
Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000,
ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi
e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei
seguenti benefici:
a)
la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente,
dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 30 della presente
legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del
50 per cento;
b)
nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti
prendono in considerazione la certificazione del sistema
di qualità, ovvero la dichiarazione della presenza
di elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui
al comma 2 dell'articolo 21 della presente legge.(q).
11-quinquies.
Il regolamento(c) di cui al comma 2 stabilisce quali
requisiti di ordine generale, organizzativo e tecnico
debbano possedere le imprese per essere affidatarie
di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 ECU(f)(q).
11-sexies.
(r)
11-septies.
Nel caso di forniture e servizi, i lavori, ancorché
accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per
cento, devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti
qualificati ai sensi del presente articolo.(s)
(a)
A norma dell'art. 1, comma 5, L. 7 novembre 2000, n.
327, nell'ambito dei requisiti di qualificazione di
cui al presente articolo devono essere considerate anche
le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato
relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno
della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti
dalla vigente normativa.
(b) Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, L. 18 novembre
1998, n. 415.
(c) Vedi D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.
(d) A norma dell'art. 2, comma 2, L. 18 novembre 1998,
n. 415, il regolamento di cui al presente comma, è
emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore
della stessa L. 415/1998.
(e) Per la legislazione nazionale e normativa regionale
in materia di qualificazione delle imprese esecutrici
di lavori pubblici, vedi l'Atto di regolazione dell'autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici 9 giugno 2000,
n. 29.
(f) Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, L. 18 novembre
1998, n. 415, modificato dall'art. 1, comma 4, D.P.R.
21 dicembre 1999, n. 554 e, successivamente, dall'art.
7, comma 1, lett. d), numero 1), L. 1° agosto 2002,
n. 166.
(g) Lettera sostituita dall'art. 7, comma 1, lett. d),
numero 2), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(h) Lettera modificata dall’art. 7, comma 1, lett. d),
numero 3), L. 1° agosto 2002, n. 166 e, successivamente,
dall’art. 12, comma 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30,
a decorrere dal giorno 8 febbraio 2004.
(i) Comma abrogato dall'art. 2, comma 3, L. 18 novembre
1998, n. 415.
(l) Comma sostituito dall'art. 4-ter, D.L. 3 aprile
1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L.
2 giugno 1995, n. 216.
(m) Per le modalità ed il termine di applicazione
del presente comma, vedi l'art. 1, commi 5 e 6, D.L.
3 aprile 1995, n. 101.
(n) Comma modificato dall'art. 4-ter, D.L. 3 aprile
1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L.
2 giugno 1995, n. 216.
(o) A norma dell'art. 65, comma 7, L. 23 dicembre 2000,
n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001 il presente
comma si applica anche alle regioni, eccetto che per
gli albi istituiti nel settore agricolo-forestale.
(p) Comma modificato dall'art. 4-ter, D.L. 3 aprile
1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L.
2 giugno 1995, n. 216 e, successivamente, dall'art.
2, comma 4, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(q) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 5, L. 18 novembre
1998, n. 415.
(r) Comma aggiunto dall’art. 2, comma 5, L. 18 novembre
1998, n. 415, modificato dall'art. 7, comma 1, lett.
d), numero 4), L. 1° agosto 2002, n. 166 e, successivamente,
abrogato dall’art. 12, comma 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004,
n. 30, a decorrere dal giorno 8 febbraio 2004.
(s) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lett. d), numero
5), L. 1° agosto 2002, n. 166.
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aggiornamento:
Sabato Gennaio 5, 2008 14:13