Art.
10 (Soggetti ammessi alle gare)
1.
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento
di lavori pubblici i seguenti soggetti:
a)
le imprese individuali, anche artigiane, le società
commerciali, le società cooperative, secondo
le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;
b)
i consorzi fra società cooperative di produzione
e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909,
n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra
imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.
443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli
8 e 9 della presente legge;(a)
c)
i consorzi stabili costituiti anche in forma di società
consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società
commerciali, società cooperative di produzione
e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo
12 della presente legge;
d)
le associazioni temporanee di concorrenti, costituite
dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali,
prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno
di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta
in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano
al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13;
e)
i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del
codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle
lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma
di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni
di cui all'articolo 13 della presente legge(b);
e-bis)
i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo
europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al
riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13 (c)
(d).
1-bis.
Non possono partecipare alla medesima gara imprese che
si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo
di cui all'articolo 2359 del codice civile(e)(f).
1-ter.
I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono prevedere
nel bando la facoltà, in caso di fallimento o
di risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo
classificato al fine di stipulare un nuovo contratto
per il completamento dei lavori alle medesime condizioni
economiche già proposte in sede di offerta. I
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in caso di
fallimento del secondo classificato, possono interpellare
il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto
è stipulato alle condizioni economiche offerte
dal secondo classificato(e).
1-quater.
I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, prima di
procedere all'apertura della buste delle offerte presentate,
richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al
10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità
superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare,
entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima,
il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria
e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel
bando di gara, presentando la documentazione indicata
in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale
prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni
contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta,
i soggetti aggiudicatori procedono all'esclusione del
concorrente dalla gara, alla escussione della relativa
cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità
per i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 7,
nonché per l'applicazione delle misure sanzionatorie
di cui all'articolo 8, comma 7. La suddetta richiesta
è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni
dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario
e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli
stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati,
e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non
confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette
sanzioni e si procede alla determinazione della nuova
soglia di anomalia dell'offerta ed alla conseguente
eventuale nuova aggiudicazione(e).
(a)
Per chiarimenti in merito alle presenti disposizioni,
vedi la deliberazione 11 luglio 2001, n. 263.
(b) Vedi l'art. 1, commi 3, 4 e 5 del D.L. 3 aprile
1995, n.101.
(c) Lettera aggiunta dall'art. 5-bis, D.L. 3 aprile
1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L.
2 giugno 1995, n. 216.
(d) Per il possesso di partecipazioni azionarie da parte
dei soggetti indicati nel presente comma, vedi art.
8, D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.
(e) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, L. 18 novembre
1998, n. 415.
(f) Per il divieto di cui al presente comma, vedi l'Atto
di regolazione dell'autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici 9 giugno 2000, n. 27
Art.
11 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle
gare)
1.
I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria
per l'ammissione alle procedure di affidamento dei lavori
ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere
b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli
stessi secondo quanto previsto dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, o
dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, della
presente legge, salvo che per i requisiti relativi alla
disponibilità delle attrezzature e dei mezzi
d'opera, nonché all'organico medio annuo, che
sono computati cumulativamente in capo al consorzio
ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate(a).
(a)
Comma modificato dall'art. 9, comma 21, L. 18 novembre
1998, n. 415.
Art.
12 (Consorzi stabili)
1.
Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso,
a norma dell'articolo 11, dei requisiti previsti dagli
articoli 8 e 9, formati da non meno di tre consorziati
che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi,
abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore
dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore
a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura
d'impresa(a).
2.
Il regolamento detta le norme per l'iscrizione fino
al 31 dicembre 1999 dei consorzi stabili all'Albo nazionale
dei costruttori. Il medesimo regolamento stabilisce
altresì le condizioni ed i limiti alla facoltà
del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento
ai consorziati, fatta salva la responsabilità
solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante
o concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione
ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio
in caso di scioglimento dello stesso, purché
ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di
costituzione (b).
3.
Il regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, detta
le norme per l'applicazione del sistema di qualificazione
di cui al medesimo articolo 8 ai consorzi stabili e
ai partecipanti ai consorzi medesimi.
4.
Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro
quinto del codice civile, nonché l'articolo 18
della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo
34 della presente legge.
5.
E' vietata la partecipazione alla medesima procedura
di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile
e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto
si applica l'articolo 353 del codice penale. E' vietata
la partecipazione a più di un consorzio stabile.(c).
6.
Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma
1, previsti all'articolo 4 della parte I della tariffa
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive
modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro,
ipotecarie e catastali in misura fissa. Non è
dovuta la tassa sulle concessioni governative posta
a carico delle società ai sensi dell'articolo
3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984,
n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.
7.
Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati
negli enti di cui al comma 1 non sono soggette alle
imposte sui redditi.
8.
I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al
31 dicembre 1997.
8-bis.
Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle
gare per l'affidamento di lavori, la somma delle cifre
d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata,
nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, è incrementata di una percentuale
della somma stessa. Tale percentuale è pari al
20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo
anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento
del quinquennio.(d)
8-ter.
Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni
possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione
è acquisita con riferimento ad una determinata
categoria di opera generale o specializzata per la classifica
corrispondente alla somma di quelle possedute dalle
imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica
di importo illimitato, è in ogni caso necessario
che almeno una tra le imprese consorziate già
possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese
consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione
per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore,
ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno
tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione
per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché
per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo
8, comma 4, lettera e), è in ogni caso sufficiente
che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno
una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle
classifiche delle imprese consorziate non coincida con
una delle classifiche di cui all'articolo 3 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34, la qualificazione è acquisita
nella classifica immediatamente inferiore o in quella
immediatamente superiore alla somma delle classifiche
possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale
somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero
al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo
tra le due classifiche.(d)
(a)
Comma modificato dall'art. 9, comma 22, L. 18 novembre
1998, n. 415.
(b) Comma modificato dall'art. 5-ter, D.L. 3 aprile
1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L.
2 giugno 1995, n. 216.
(c) Comma modificato dall'art. 5-ter, D.L. 3 aprile
1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L.
2 giugno 1995, n. 216 e, successivamente, dall'art.
7, comma 1, lett. e), numero 1, L. 1° agosto 2002,
n. 166.
(d) Comma inserito dall'art. 7, comma 1, lett. e), numero
2), L. 1° agosto 2002, n. 166.
Art.
13 (Riunione di concorrenti)
1.
La partecipazione alle procedure di affidamento delle
associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'articolo
10, comma 1, lettere d) ed e), è ammessa a condizione
che il mandatario o il capogruppo, nonché gli
altri partecipanti, siano già in possesso dei
requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai
sensi dell'articolo 8, per la quota percentuale indicata
nel regolamento di cui al medesimo articolo 8, comma
2, per ciascuno di essi in conformità a quanto
stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 gennaio 1991, n. 55.
2.
L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati
di cui al comma 1 determina la loro responsabilità
solidale nei confronti dell'Amministrazione nonché
nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori.
Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità
è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva
competenza, ferma restando la responsabilità
solidale del mandatario o del capogruppo.
3.
Per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti
di cui agli articoli 8 e 9, sempre che siano frazionabili,
devono essere posseduti dal mandatario o capogruppo
per i lavori della categoria prevalente e per il relativo
importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve
possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria
dei lavori che intende assumere e nella misura indicata
per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla
categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate
possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione
ai sensi del comma 1.(a)
4.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
gara in più di un'associazione temporanea o consorzio
di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e) ovvero
di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione
o consorzio. I consorzi di cui all'articolo 10, comma
1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre;
a questi ultimi è fatto divieto di partecipare,
in qualsiasi altra forma, alla medesima gara(b).
5.
È consentita la presentazione di offerte da parte
dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere
d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso
l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese
che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere
l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara,
le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale
con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede
di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà
il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti(c).
5-bis.
È vietata l'associazione in partecipazione. È
vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle
associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'articolo
10, comma 1, lettere d) ed e), rispetto a quella risultante
dall'impegno presentato in sede di offerta(d).
6.
L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta
l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità
del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti
riuniti in associazione o consorzio di cui al comma
1 concomitanti o successivi alle procedure di affidamento
relative ai medesimi lavori.
7.
Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione
rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le
quali sono necessari lavori o componenti di notevole
contenuto tecnologico o di rilevante complessità
tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali,
e qualora una o più di tali opere superi altresì
in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori,
esse non possono essere affidate in subappalto e sono
eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In
tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare
le predette componenti sono tenuti a costituire, ai
sensi del presente articolo, associazioni temporanee
di tipo verticale, disciplinate dal regolamento che
definisce altresì l'elenco delle opere di cui
al presente comma. Per le medesime speciali categorie
di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il
subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente
suddiviso in più contratti.(e)
8.
Per associazione temporanea di tipo verticale si intende
una riunione di concorrenti di cui all'articolo 10,
comma 1, lettera d), nell'ambito della quale uno di
essi realizza i lavori della o delle categorie prevalenti;
per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti
alla o alle categorie prevalenti e così definiti
nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti.
(a)
Comma modificato dall'art. 7, comma 1, lett. f), numero
1), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(b) Comma modificato dall'art. 9, comma 23, L. 18 novembre
1998, n. 415.
(c) Comma sostituito dall'art. 9, comma 24, L. 18 novembre
1998, n. 415.
(d) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 24, L. 18 novembre
1998, n. 415.
(e) Comma modificato dall'art. 7, comma 1, lett. f),
numero 2), L. 1° agosto 2002, n. 166.
Art.
14 (Programmazione dei lavori pubblici)(a)(b)
1.
L'attività di realizzazione dei lavori di cui
alla presente legge di singolo importo superiore a 100.000
euro si svolge sulla base di un programma triennale
e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), predispongono ed
approvano, nel rispetto dei documenti programmatori,
già previsti dalla normativa vigente, e della
normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori
da realizzare nell'anno stesso.(c)
2.
Il programma triennale costituisce momento attuativo
di studi di fattibilità e di identificazione
e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti
di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio delle
loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto,
di concerto con altri soggetti, in conformità
agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano
i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti
bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche,
gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono
l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle
sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche,
paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità
ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche.
In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano
con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti
tramite la realizzazione di lavori finanziabili con
capitali privati, in quanto suscettibili di gestione
economica. Lo schema di programma triennale e i suoi
aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della
loro approvazione, mediante affissione nella sede dei
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),
per almeno sessanta giorni consecutivi.
3.
Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità.
Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque
prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del
patrimonio esistente, di completamento dei lavori già
iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché
gli interventi per i quali ricorra la possibilità
di finanziamento con capitale privato maggioritario.(d)
4.
Nel programma triennale sono altresì indicati
i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto
all'articolo 19, comma 5-ter, possono essere oggetto
di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie,
previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati
e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di
rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica
e ambientale e ne viene acquisita la documentazione
catastale e ipotecaria.
5.
I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai
lavori previsti dal programma triennale devono rispettare
le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli
interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi,
nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute
disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri
atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6.
L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui
al comma 1 è subordinata, per i lavori di importo
inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione
di uno studio di fattibilità e, per i lavori
di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla
previa approvazione della progettazione preliminare,
redatta ai sensi dell'articolo 16, salvo che per i lavori
di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione
degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei
costi.(e)
7.
Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale,
limitatamente ad uno o più lotti, purché
con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata
la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate
le complessive risorse finanziarie necessarie per la
realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione
nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un
soggetto idoneo a certificare la funzionalità,
fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.(f)
8.
I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco
annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici
vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti
di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un
anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente
per la loro adozione, e fino all'adozione medesima,
gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo
o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici.
Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano
le disposizioni dell'articolo 1, commi quarto e quinto,
della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni,
e dell'articolo 27, comma 5, della legge 8 giugno 1990,
n. 142.
9.
L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici
deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo,
di cui costituisce parte integrante, e deve contenere
l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato
di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili
in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni
a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già
stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci,
nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403,
e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco
annuale può essere realizzato solo sulla base
di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse
già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione
al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione
per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi
d'asta o di economie. Agli enti locali territoriali
si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni
ed integrazioni.
10.
I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti
nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non
possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte
di pubbliche amministrazioni.
11.
I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare
il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori
sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con
decreto del Ministro dei lavori pubblici(g). I programmi
e gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori
pubblici che ne dà pubblicità, ad eccezione
di quelli provenienti dal Ministero della difesa. I
programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta
eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni
locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì
trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilità
con i documenti programmatori vigenti.
12.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano
a far data dal primo esercizio finanziario successivo
alla pubblicazione del decreto di cui al comma 11, ovvero
dal secondo qualora il decreto sia emanato nel secondo
semestre dell'anno.
13.
L'approvazione del progetto definitivo da parte di una
amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione
di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza dei lavori
(a)
Articolo sostituito dall'art. 4, comma 1, L. 18 novembre
1998, n. 415.
(b) Per l'applicazione delle disposizioni di cui al
presente articolo e per la relativa decorrenza, vedi
l'art. 1, commi 4 e 9, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, e
l'art. 12, comma 1, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(c) Comma modificato dall'art. 7, comma 1, lett. g),
numero 1), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(d) Comma sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. g),
numero 2), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(e) Comma modificato dall'art. 7, comma 1, lett. g),
numero 3), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(f) Comma modificato dall'art. 7, comma 1, lett. g),
numero 4), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(g) Per le modalità e gli schemi-tipo concernenti
la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti
annuali e dell'elenco annuale dei lavori, vedi il D.M.
21 giugno 2000.
TORNA
INDIETRO - PAGINA
SUCCESSIVA
Ultimo
aggiornamento:
Sabato Gennaio 5, 2008 14:13