villa in vendita in sardegna a posada vicino al mar

notizie interessanti
visure catastali online

SERVIZI UTILI PER IL CITTADINO
RICERCHE CATASTALI
REDAZIONE PRATICHE SUCCESSIONE

CONTATTA VISURNET.COM
via martiri d' ugnheria, 22 - 08016 Borore (NU)
a breve apertura dello studio a Olbia (SS)
per contatti: 0785/86727 - 339/3600206 - email
Legge quadro in materia di lavori pubblici, n° 109
SEZIONE: APPALTI PUBBLICI - PAGINA: TUTTO SUL SERVIZIO
CHI SIAMO
COSA OFFRIAMO
RICERCHE IMMOBILIARI
tutto sui servizi offerti
costi e pagamenti del servizio
CATASTO URBANO
ricerca per immobile
ricerca per persona fisica
ricerca per persona giuridica
ricerca per indirizzo
CATASTO TERRENI
ricerca per immobile
ricerca per persona fisica
ricerca per persona giuridica
richiedi estratto di mappa
CATASTO URBANO E TERRENI
ricerca per persona fisica
ricerca per persona giuridica
ALTRI SERVIZI ATTIVI
certificato destinazione urbanistica
piantine planimetrie catastali
elaborati planimetrici
ricerca nazionale su soggetto
servizi catastali ai comuni
rettifiche errori catastali
rettifica errori catastali rettifiche errori catastali
leggi le condizioni
i vantaggi
domande frequenti
STUDIO TECNICO
tutto sul servizio
progettazione fabbricati
servizi catastali
servizio successioni eredi
perizie immobiliari
frazionamenti particellari
pratiche varie
controlla la tua pratica
richiedi preventivo
affidaci l'incarico della pratica
alcuni esempi di progettazione
chi collabora con noi
CERCHI/VENDI CASA?
tutto sul servizio
vuoi comprare casa?
vuoi vendere casa?
consigli per chi vende
consigli per chi acquista
APPALTI PUBBLICI
tutto sul servizio
GLI APPALTI PUBBLICI
appalti sotto i 150.00 euro
appalti sopra i 150.00 euro
servizi alle imprese
normativa appalti pubblici
categorie dei lavori pubblici
SERVIZIO RENDERING 3D
tutto sul servizio
VEDI RENDERING DI ESEMPIO
rendering interni
rendering esterni
rendering cartellonistica cantiere
referenze e lavori svolti
dove operiamo
vedi i costi
visurnet.com ti offre la possibilità di parlare insieme ad altre persone di svariate problematiche

CATASTO
DETRAZIONE 36%
SUCCESSIONI
CONDOMINIO
IMPOSTA COMUNALE (ICI)
CONDONO EDILIZIO

Cosa aspetti? vieni a trovarci e lasciaci il tuo messaggio! La partecipazione è libera!

ACCEDI AL FORUM

LINK OBSOLETI
a chi è rivolto il servizio
il servizio dalla A alla Z
a che servono le visure
come richiedere le visure
vedi le tue richieste
ulteriori vantaggi
i tuoi crediti maturati
cosa sono i crediti?

APPALTI PUBBLICI

NORMATIVA LAVORI PUBBLICI


LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N° 109

LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI N° 109

PAGINA N° 5

Art. 9 (Norme in materia di partecipazione alle gare)(a)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, fino al 31 dicembre 1999 la partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici è altresì ammessa in base alle norme di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, come integrato dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo (b).

2. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, sono integrate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, per quanto attiene al periodo di riferimento nonché alla determinazione dei parametri e dei coefficienti, differenziati per importo dei lavori, relativi ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che i concorrenti debbono possedere per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici(c).

3. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori, articola l'attuale sistema di categorie in opere generali e in opere specializzate e le ridetermina adeguandole ai criteri di cui al comma 2. Il predetto decreto reca inoltre disposizioni in ordine ad un più stretto riferimento tra iscrizione ad una categoria e specifica capacità tecnico-operativa, da individuarsi sulla base della idoneità tecnica, dell'attrezzatura tecnica, della manodopera impiegata e della capacità finanziaria ed imprenditoriale.

4. Con il decreto di cui al comma 3, è istituita una apposita categoria per le attività di scavo archeologico, restauro e manutenzione dei beni sottoposti a tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni.

4-bis. Per le iscrizioni di competenza del Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori non è richiesto il parere consultivo del comitato regionale (d).

(a) Per le modalità ed il termine di applicazione del presente articolo, vedi l'art. 1, commi 5 e 6, D.L. 3 aprile 1995, n. 101.
(b) Comma modificato dall'art. 5, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni dalla L. 2 giugno 1995, n. 216 e, successivamente, dall'art. 9, comma 19, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(c) Comma modificato dall'art. 9, comma 20, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(d) Comma aggiunto dall'art. 5, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni dalla L. 2 giugno 1995, n. 216.

Art. 10 (Soggetti ammessi alle gare)

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici i seguenti soggetti:

a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge;(a)

c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 della presente legge;

d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13;

e) i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13 della presente legge(b);

e-bis) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13 (c) (d).

1-bis. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile(e)(f).

1-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono prevedere nel bando la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in caso di fallimento del secondo classificato, possono interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato(e).

1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, prima di procedere all'apertura della buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, i soggetti aggiudicatori procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 7, nonché per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 8, comma 7. La suddetta richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione(e).

(a) Per chiarimenti in merito alle presenti disposizioni, vedi la deliberazione 11 luglio 2001, n. 263.
(b) Vedi l'art. 1, commi 3, 4 e 5 del D.L. 3 aprile 1995, n.101.
(c) Lettera aggiunta dall'art. 5-bis, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 giugno 1995, n. 216.
(d) Per il possesso di partecipazioni azionarie da parte dei soggetti indicati nel presente comma, vedi art. 8, D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.
(e) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(f) Per il divieto di cui al presente comma, vedi l'Atto di regolazione dell'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 9 giugno 2000, n. 27

Art. 11 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare)

1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei lavori ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, o dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge, salvo che per i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate(a).

(a) Comma modificato dall'art. 9, comma 21, L. 18 novembre 1998, n. 415.

Art. 12 (Consorzi stabili)

1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'articolo 11, dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura d'impresa(a).

2. Il regolamento detta le norme per l'iscrizione fino al 31 dicembre 1999 dei consorzi stabili all'Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo regolamento stabilisce altresì le condizioni ed i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione (b).

3. Il regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, detta le norme per l'applicazione del sistema di qualificazione di cui al medesimo articolo 8 ai consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi.

4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 34 della presente legge.

5. E' vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.(c).

6. Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma 1, previsti all'articolo 4 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Non è dovuta la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle società ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.

7. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti di cui al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi.

8. I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31 dicembre 1997.

8-bis. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale è pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio.(d)

8-ter. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo 8, comma 4, lettera e), è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche.(d)

(a) Comma modificato dall'art. 9, comma 22, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(b) Comma modificato dall'art. 5-ter, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 giugno 1995, n. 216.
(c) Comma modificato dall'art. 5-ter, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 giugno 1995, n. 216 e, successivamente, dall'art. 7, comma 1, lett. e), numero 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.
(d) Comma inserito dall'art. 7, comma 1, lett. e), numero 2), L. 1° agosto 2002, n. 166.

Art. 13 (Riunione di concorrenti)

1. La partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), è ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonché gli altri partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi dell'articolo 8, per la quota percentuale indicata nel regolamento di cui al medesimo articolo 8, comma 2, per ciascuno di essi in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55.

2. L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo.

3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti di cui agli articoli 8 e 9, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario o capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione ai sensi del comma 1.(a)

4. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e) ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. I consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara(b).

5. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti(c).

5-bis. È vietata l'associazione in partecipazione. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta(d).

6. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio di cui al comma 1 concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori.

7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal regolamento che definisce altresì l'elenco delle opere di cui al presente comma. Per le medesime speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti.(e)

8. Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della o delle categorie prevalenti; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla o alle categorie prevalenti e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti.

(a) Comma modificato dall'art. 7, comma 1, lett. f), numero 1), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(b) Comma modificato dall'art. 9, comma 23, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(c) Comma sostituito dall'art. 9, comma 24, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(d) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 24, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(e) Comma modificato dall'art. 7, comma 1, lett. f), numero 2), L. 1° agosto 2002, n. 166.

Art. 14 (Programmazione dei lavori pubblici)(a)(b)

1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.(c)

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), per almeno sessanta giorni consecutivi.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.(d)

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto all'articolo 19, comma 5-ter, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1 è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 16, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.(e)

7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.(f)

8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, e dell'articolo 27, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

11. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici(g). I programmi e gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità, ad eccezione di quelli provenienti dal Ministero della difesa. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti.

12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano a far data dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 11, ovvero dal secondo qualora il decreto sia emanato nel secondo semestre dell'anno.

13. L'approvazione del progetto definitivo da parte di una amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori

(a) Articolo sostituito dall'art. 4, comma 1, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(b) Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e per la relativa decorrenza, vedi l'art. 1, commi 4 e 9, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, e l'art. 12, comma 1, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(c) Comma modificato dall'art. 7, comma 1, lett. g), numero 1), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(d) Comma sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. g), numero 2), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(e) Comma modificato dall'art. 7, comma 1, lett. g), numero 3), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(f) Comma modificato dall'art. 7, comma 1, lett. g), numero 4), L. 1° agosto 2002, n. 166.
(g) Per le modalità e gli schemi-tipo concernenti la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, vedi il D.M. 21 giugno 2000.

TORNA INDIETRO - PAGINA SUCCESSIVA


Ultimo aggiornamento: Sabato Gennaio 5, 2008 14:13


ANNUNCI IMMOBILIARI
Svolgendo l' attività di geometra in Sardegna mi capita di conoscere persone e privati che vogliono vendere o comprare un immobile. Nasce dunque la nuova sezione dedicata agli annunci immobiliari (dei privati) dedicata esclusivamente ad annunci della Sardegna.
per saperne di più
VETRINA ANNUNCI
villa in vendita a campanedda (ss)
villa in vendita a posada (nu)
villa in vendita a palmadula (ss)
case in vendita a valledoria
terreno in vendita a Palmadula
vendesi lottizzazione con progetto
tutto sulla sardegna
risparmio energetico, pannelli solari, impianti fotovoltaici

Risparmio energetico, energie alternative, pannelli solari, impianti fotovoltaici....tutte parole che sentiremo sempre più spesso! Impariamo ad utilizzare meglio le nuove energie risparmiando!

presentazione
risparmio energetico
fonti rinnovabili
pannelli solari
pannelli fotovoltaici
sistemi di isolamento termico
conto energia (incentivi)
normativa
ditte produttrici
rivenditori
installatori
certificazione energetica edifici
detrazione 55% (agg. 2008)novità sulla detrazione del 55%
news energie pulite
IL MUTUO

Il mutuo....parola molto comune di questi tempi! Cerchiamo di capire meglio come confrontare e scegliere un mutuo.

ARGOMENTI UTILI
L'EREDITA'
la successione ereditaria
EDILIZIA - AGEVOLAZIONI
detrazione 36%
notizie in pillole
imposta sulla casa (ICI)
per chi compra casa
acquisto prima casa
mutuo e agevolazioni prima casa
FISCO E IMMOBILI
rivalutazione rendita catastale
TUTTO PER LA CASA
materiali edili (ditte)
materiali edili (rivenditori)
imprese edili italiane
inserisci la tua azienda
annunci immobiliari
annunci immobiliari in italia
guida all'acquisto della casa
NOTIZIE UTILI
informazioni sulla casa
LE DITTE CONSIGLIANO
materiali e tecniche costruttive
ANCORA SULLA CASA
presentazione
condono edilizio
dia e super dia
normativa antisismica
distanze delle costruzioni
testo unico espropri
ARGOMENTI VARI
il condominio
la guida sulla casa
LINKS UTILI - inserisci sito -
vedi categorie
ENTI ON LINE
comuni on line
ALTRE UTILITA'
EDILIZIA - NORMATIVA
legge salva coste in Sardegna
circolare esplicativa
piano paesaggistico Sardegna
tassa soru
SCAMBIO BANNER
guarda chi partecipa
i nostri banner
invia il tuo banner
la nostra visibilità
partners
geometra agronomo olbia
pratiche catastali in genere
L' ANGOLO DEGLI AFFITTI ESTIVI IN SARDEGNA

© 2002 - 2008 visurnet.com - Tutti i diritti riservati.
visitatori unici