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la legge italiana prevede a favore di chi accende un mutuo per l' acquisto della casa una detrazione fiscale dall' IRPEF degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori. La normativa in materia di detrazioni fiscali mutuo e agevolaioni prima casa. Su queste pagine troverete utili notizie in merito alle agevolazioni fiscali sui mutui. Una sezione completamente dedicata al muto e a cosa occorre sapere per poter usufruire delle agevolazioni previste dalla legge. Naturalmente queste saranno solamente delle informazioni di base per cui per avere ulteriori notizie e approffondimenti è necessario recarsi presso l' agenzia delle entrate dove potranno darvi maggiori informazioni.

SEZIONE: ARGOMENTI UTILI - ARGOMENTO: MUTUO E AGEVOLAZIONI PRIMA CASA- PAGINA: MUTUO ACQUISTO CASA

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AVVERTENZE: gli argomenti trattati andranno approfonditi dagli interessati richiedendo informazioni, presso uffici ed enti competenti. Gli argomenti trattati dovranno essere considerati esclusivamente come prime informazioni. Le informazioni sottoriportate non potranno essere prese come valide per intraprendere qualsiasi genere di azione.

MUTUO E ACQUISTO DELLA CASA

A favore di chi accende un mutuo per l'acquisto della casa è concessa una detrazione dall'Irpef degli interessi passivi pagati e dei relativi oneri accessori. La normativa vigente in materia di detrazioni fiscali per gli interessi passivi ed oneri accessori derivanti da contratti di mutuo ipotecario è piuttosto articolata in quanto nel corso degli anni ha subito diverse modifiche con la conseguenza che le detrazioni fiscali spettano secondo limiti e modalità che variano in relazione al tipo di fabbricato (abitazione principale, abitazione secondaria, altri fabbricati non abitativi) e all'anno in cui è stato stipulato il contratto di mutuo.

L'attuale disciplina prevede una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 19% degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti solo per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze per un importo non superiore a 3.615,20 euro.

La detrazione d'imposta si deve far valere nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui gli interessi sono stati sostenuti ma per fruirne è opportuno verificare che ricorrano tutti i requisiti e le condizioni previste che saranno illustrate in dettaglio nei paragrafi successivi.

COSA OCCORRE PER USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE IRPEF

Il primo requisito di cui verificare l'esistenza è quello relativo alla circostanza che il mutuo sia stato stipulato per l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale. Per i mutui stipulati dal 1993, infatti, la detrazione d'imposta, da calcolare sugli interessi pagati, è concessa solo in relazione all'acquisto dell'abitazione principale e delle sue pertinenze.

L'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 1 anno dall'acquisto. Questa condizione deve permanere per tutto il periodo d'imposta per il quale si chiedono le detrazioni.

Nel caso di mutui misti (ad es. mutuo per acquisto e ristrutturazione), l'importo riferibile all'acquisto dell’abitazione principale deve essere chiaramente distinto per consentire una corretta detrazione.

Un'altra condizione richiesta dalla legge è quella che prevede che il mutuo stipulato sia garantito da ipoteca su immobili. Non possono fruire dell'agevolazione altre forme di finanziamento, quali: cambiali, aperture di credito in conto corrente, anche se garantite da ipoteca, cessioni di stipendio.

Non è richiesto che l'immobile da ipotecare sia lo stesso che viene acquistato; può trattarsi sia di un altro immobile posseduto dall'acquirente sia di un altro immobile posseduto
da persona diversa dall'acquirente.

L'acquisto deve avvenire nell'anno antecedente o successivo al mutuo. Ciò significa che si può prima acquistare ed entro 1 anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro 1 anno sottoscrivere il contratto di compravendita.

Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati all'estinzione del vecchio mutuo e all'accensione del nuovo.

Per avere diritto alla detrazione, occorre che il soggetto che eroga il mutuo sia residente in Italia o in uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero sia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente e\o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).

Nel caso di separazione legale, anche il coniuge separato, finchè non intervenga l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. Il divorzio, invece, determina la cessazione di ogni rapporto di parentela; tuttavia, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale potrebbe continuare a spettare il beneficio della detrazione (per la quota di competenza) se, ad esempio, presso l'immobile continuino a dimorare i propri figli.

La dimora abituale generalmente coincide con la residenza anagrafica, tuttavia il contribuente può attestare - mediante autocertificazione - che la sua dimora abituale è in luogo diverso da quello risultante dai registri anagrafici. Non si possono avere più abitazioni principali nello stesso momento. La nozione di abitazione principale deve essere sempre riferita a colui che chiede la detrazione degli interessi.

Ad esempio, nel caso in cui un genitore cede l'uso della propria abitazione principale al figlio, andando ad abitare in un'altra casa di sua proprietà, è quest'ultimo immobile che diventa abitazione principale, mentre quella ceduta in uso al figlio perde questa qualifica. Se il genitore, invece, va ad abitare in una casa che prende in affitto, l'immobile occupato dal figlio non perde la qualifica di abitazione principale ed il genitore conserva il diritto alla detrazione degli interessi passivi.

CASI PARTICOLARI

Quando è possibile fruire della detrazione anche se l'immobile non viene adibito ad abitazione principale?

L'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 1 anno dall'acquisto e questa condizione deve permanere per tutto il periodo d'imposta per il quale si chiedono le detrazioni. In assenza di queste condizioni, non si perde comunque il diritto alla detrazione solo nei seguenti casi:

1. Trasferimento per motivi di lavoro: si ha diritto alla detrazione anche se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto. La detrazione non si perde se l'immobile viene locato.

2. Ricovero in case di cura: non si tiene conto delle variazioni dell'abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in case di riposo o in centri di assistenza sanitaria, a condizione che l'immobile non venga locato.

3. Forze armate e Forze di polizia: al personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, la detrazione è riconosciuta anche se non si tratta di dimora abituale, essendo sufficiente che si tratti di un immobile costituente unica abitazione di proprietà.

SE L' IMMOBILE NON SI UTILIZZA PIU' COME ABITAZIONE PRINCIPALE

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in case di cura).

Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione.

FONTE: agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.it

Ultimo aggiornamento: Sabato Gennaio 5, 2008 15:20

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