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SEZIONE: UTILITY - ARGOMENTO: EDILIZIA-AGEVOLAZIONI - PAGINA: LA DETRAZIONE DEL 36% (ex 41%)

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DETRAZIONE 36% (ex 41%)

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LA DETRAZIONE DEL 36% (ultime novità di Ottobre 2006)

Per effetto del Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006, artt. 35, commi 19 e 20, 35-ter e 35-quater , sono state apportate importanti modifiche in materia di agevolazioni per ristrutturazioni, ossia la legge sul 36%. A decorrere dal 04/07/2006. La fattura deve riportare in modo separato i costi della manodopera, la detrazione scende dal 41% al 36% (come in passato).

Anche l' iva scende dal 20% al 10% per tutti i lavori. Viene imposto il limite di spesa di 48.000 euro per singola abitazione e non più per ciascuna persona (decorrenza dal 01/10/2006).

LE NOVITA' MAGGIORI IN MATERIA DI DETRAZIONE DEL 36%

L’articolo 35 del nuovo decreto n° 223, commi 19, 20, 35-ter e 35-quater, del decreto ha modificato la disciplina delle agevolazioni in materia di ristrutturazioni edilizie. Vediamo più nel dettaglio le novità relative alla detrazione del 36%.

La prima è contenuta nel comma 19 dell' art. 35 che va a modificare l' art. n° 1 della legge n° 23 del Dicembre 2005 n° 266 e che recita: "Le agevolazioni di cui al comma 121 spettano a condizione che il costo della relativa mano d’opera sia evidenziato in fattura”. Quindi l' impresa edile che realizza lavori in pratica dovrà distinguere chiaramente gli importi della manodopera e quelli dei materiali.

Il comma 20 sempre dell' art. 35 prevede che tutte queste nuove disposizione siano attuattive a partire dalla data di entrata in vigore del decreto e quindi dal 4 Luglio 2006.

il comma 35- ter prevede invece che: “È prorogata per l’anno 2006, nella misura e alle condizioni ivi previste, l’agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal da 1º ottobre 2006”

il comma 35- quater inserisce nell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 121-bis, il comma 121-ter, il quale stabilisce che: “A decorrere dal 1º ottobre 2006 la quota di cui al comma precedente è pari al 36 per cento nei limiti di quarantottomila euro per abitazione.” Prima il limite di 48.000 euro era a persona, mentre con questo nuovo decreto il limite è stabilito per singola abitazione.

REINTRODUZIONE DELL' IVA AGEVOLATA AL 10%

Col nuovo decreto Del Luglio 2006 anche l' iva ritorna al 10%. Infatti il comma 35-ter dell' art. 35 del decreto n° 223/2006 riporta a partire dal 1° Ottobre 2006 e fino al 31/12/2006 prevede proprio questo. L' aliquota agevolata del 10% si può applicare per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. I lavori che rientrano nella manutenzione ordinaria e straordinaria vengono riconosciuti dalle tabelle a e b della legge n° 457/1978. Più sotto riporto uno schemino delle tabelle che riconoscono chiariscono quali lavori rientrano nelle varie lavorazioni.

In neretto le lettere a e b che sono quelle che ci interessano per quanto riguarda la detrazione del 36%.

- lett. a) manutenzione ordinaria:

riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

- lett. b) manutenzione straordinaria:

rinnovazione e sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, realizzazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici, senza alterare volumi e superfici delle unità immobiliari e senza modifiche della destinazione d’uso;

- lett. c) restauro e risanamento conservativo:

interventi nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’edificio. Comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;

- lett. d) ristrutturazione edilizia:

trasformazione degli edifici con opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Il nuovo Testo unico dell’edilizia include la demolizione e ricostruzione secondo la stessa sagoma e volumetria;

- lett. e) ristrutturazione urbanistica: sostituzione dell’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, con insieme sistematico di interventi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

L' iva agevolata al 10% fu eliminata dalla finanziaria 2006 in quanto la comunità europea non aveva dato in un primo momento l' autorizzazione a procedere in tal senso. In seguito la comunità europea ha stabilito che fino al 2010 si potrà applicare l' iva agevolata al 10%. Quindi fino a tale data si dovrebbe mantenere l' iva agevolata.

IL RITORNO DELL' ALIQUOTA AL 36%

Di pari passo con l' introduzione dell' iva agevolata al 10% viene riportata al 36% il limite di detraibilità. Va ricordato infatti che la finanziaria per il 2006 prevedeva che la quota detraibile fosse del 41%.

NUOVI LIMITE DI SPESA

Il nuovo limite di spesa previsto dal decreto n° 223 è di 48.000 euro per singola abitazione. Gli anni addietro il limite di 48.000 era previsto per persona. Quindi in pratica mentre prima in un edificio ad esempio di proprietà di due persone ognuno poteva detrarre dall' irpef il 36% sui lavori eseguiti (condizione quindi più vantaggiosA) con il nuovo decreto la detrazione si effettua su singolo immobile.

NUOVA CAUSA DI DECADENZA DEI BENEFICI

Oltre ai già conosciuti motivi di decadenza dalle agevolazioni il nuovo decreto di Luglio ne introduce uno nuovo. Il decreo prevede che nelle fatture rilasciate dalle imprese edili che eseguono i lavori compaia in maniera distinta l' importo della manodopera.

Quindi in pratica al momento attuale le cause per cui l' agevolazione del 36% può essere negata sono le seguenti:

- mancato invio della comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara
- mancata conservazione ed esibizione, previa richiesta degli uffici finanziari, delle fatture o delle ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e della ricevuta del bonifico attraverso il quale è stato effettuato il pagamento
- esecuzione di opere edilizie difformi da quelle oggetto di comunicazione
- modalità di pagamento diverse da quelle previste da legge (assegni , pagamenti in contanti, eccetera, in luogo del bonifico bancario o postale)
- violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.
- fattura senza distinzione della manodopera (in vigore col nuovo decreto)

Tali norme sono in vigore dal momento di entrata in vigore del decreto, ossia dal 4 Luglio 2006.

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Ultimo aggiornamento: Sabato Gennaio 5, 2008 15:19


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