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NOVITA' ICI 2006/2007
Anche quest' anno ci sono state diverse novità per quanto riguarda l' imposta comunale sugli immobili, più comunemente conosciuta come ici. Alcune saranno in vigore da subito mentre altre entreranno a regime nel 2007.
E' in arrivo anche il pagamento tramite F24 per tutti i contribuenti. Questa miniguida dedicata all' ici vuole aiutarvi per quanto possibile alle novità 2006/2007. Buona lettura.
AREA EDIFICABILE
L' individuazione di un' area edificabile può essere differenziata. Il caso più semplice è quando l' edificabilità risulta dallo strumento urbanistico comunale. IN tal caso per saperese un' area è edificabile o meno è sufficiente richiedere un certificato di destinazione urbanistica.
Tuttavi a volte riuscire a stabilire se un' area si possa considerare edificabile o meno risulta più difficile e bisogna cercare di interpretare le varie norme legislative. L' art. 5 bis del D.L. 11 Luglio 1992 stabilisce che "per la valutazione dell' edificabilità di aree, vanno considerate le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell' apposizione del vincolo preordinato all' esproprio".
Basti pensare ad esempio ad un fabbricato situato in un' area considerata non edificabile dallo strumento urbanistico comunale. Se tale area risultasse però ai confini con una zona abitativa questa potrebbe godere di servizi pubblici per cui si potrebbe riconoscere che l' area stessa sia edificabile.
L' interpretazione contenuta nel decreto 203/2005 ha superato alcuni problemi interpretativi stabilendo che ai fini ici per area fabbricabile si intende l' area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi cioé in base elle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell' indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Da qui ne nasce che la base imponibili su cui applicare l' ici è rappresentata dal valore venale in commercio al 1° gennaio dell' anno impositivo avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all' indice di edificabilità alla destinazione d' uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree con caratteristiche simili.
ESENZIONI ICI
Ildecreto legislativo n° 504 prevede una serie di esenzioni per detemrinati fabbricati. Non pagano l' ici gli immobili posseduti da Stato, regioni, comuni, provincie, unità sanitarie locali ecc. La circolare ministeriale n° 14/93 ha precistao che non pagano ici le caserme e le prigioni inagibili. Ancora non scontano ici i fabbricati classificati nella categorie catastali da E/1 a E/9. (vedi categorie catastali)
TERMINI PER IL VERSAMENTO DELL' ICI
L' articolo 37 del D.L. 223 ha modificato i termini per il versamento ici. Per il 2007 infatti si prevede un cambio per la data di versamento. La prima rata pari al 50% non si verserà più entro il 30 giugno ma entro il 16 di giugno. La seconda rata di dicembre sarà da versarsi entro il 16 dicembre. Come prima il contrbuente può decidere se pagare in un' unica soluzione entro il 16 dicembre.
ICI E F24
Il comma 55 dell' art. 37 del D.L. 223 introduce la possibilità per tutti i contrubuneti di pagare l' ici attraverso il modello F24. Tutti i contribuenti pertanto dal 1° maggio 2007 avranno la possibilità di compensare il debito ici utilizzando ad esempio il credito irpef risultante dalla dichiarazione dei redditi.
DICHIARAZIONE ICI
Si prevede anche l' eliminazione della dichiarazione ici. Fin' ora la dichiarazione era obbligatoria per chi acquistava un immobile o se il fabbricato oggetto d' imposta subiva delle variazioni di consistenza in aumento per cui ne conseguisse un aumento di imposta. La nuova normativa prevede l' abolizione di questo obbligo anche se non da subito.
Si potrà non presentare più la dichiarazione ici quando gli enti comunali avranno accesso in tempo reale ai dati catastali attualmente ancora gestiti completamente dall' agenzia del territorio (catasto).
Fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali rimane in vigore l' obbligo della dichiarazione ici. Quindi diciamo che ancorà per un pò di tempo la dichiarazione ici rimarrà in vita.
IMMOBILI DI CATEGORIA B
Gli immobili che rientrano nella categoria B (caserme, conventi, ospedali, uffici pubblici, biblioteche ecc.) hanno subito un aggiornamento per quanto riguarda il loro valore catastale.
Le rendite catastali di tali immobili hanno subito una rivalutazione del 40% in più. Per cui per trovare il valore catastale degli immobili bisognerà moltiplicare la rendita catastale che trovate nelle visure catastali per 140.
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aggiornamento:
Sabato Gennaio 5, 2008 15:18