vi aspetto su facebook

notizie interessanti
visure catastali online

SERVIZI UTILI PER IL CITTADINO
REQUISITI OGGETTIVI
ACQUISTO PRIMA CASA

CONTATTA VISURNET.COM
via martiri d' ugnheria, 22 - 08016 Borore (NU)
a breve apertura dello studio a Olbia (SS)
per contatti: 0785/86727 - 339/3600206 - email
Per poter godere delle agevolazioni previste per l' acquisto o donazione della prima casa è necessario essere in possesso di alcuni requisiti sia soggettivi che oggettivi. In questa pagina si parlerà dei requisiti oggettivi.
SEZIONE: UTILITY - ARGOMENTO: EDILIZIA-AGEVOLAZIONI - PAGINA: ACQUISTO ED AGEVOLAZIONI PER LA PRIMA CASA
CHI SIAMO
COSA OFFRIAMO
RICERCHE IMMOBILIARI
tutto sui servizi offerti
costi e pagamenti del servizio
CATASTO URBANO
ricerca per immobile
ricerca per persona fisica
ricerca per persona giuridica
ricerca per indirizzo
CATASTO TERRENI
ricerca per immobile
ricerca per persona fisica
ricerca per persona giuridica
richiedi estratto di mappa
CATASTO URBANO E TERRENI
ricerca per persona fisica
ricerca per persona giuridica
ALTRI SERVIZI ATTIVI
certificato destinazione urbanistica
piantine planimetrie catastali
elaborati planimetrici
ricerca nazionale su soggetto
servizi catastali ai comuni
rettifiche errori catastali
rettifica errori catastali rettifiche errori catastali
leggi le condizioni
i vantaggi
domande frequenti
STUDIO TECNICO
tutto sul servizio
progettazione fabbricati
servizi catastali
servizio successioni eredi
perizie immobiliari
frazionamenti particellari
pratiche varie
controlla la tua pratica
richiedi preventivo
affidaci l'incarico della pratica
alcuni esempi di progettazione
chi collabora con noi
CERCHI/VENDI CASA?
tutto sul servizio
vuoi comprare casa?
vuoi vendere casa?
consigli per chi vende
consigli per chi acquista
APPALTI PUBBLICI
tutto sul servizio
GLI APPALTI PUBBLICI
appalti sotto i 150.00 euro
appalti sopra i 150.00 euro
servizi alle imprese
normativa appalti pubblici
categorie dei lavori pubblici
SERVIZIO RENDERING 3D
tutto sul servizio
VEDI RENDERING DI ESEMPIO
rendering interni
rendering esterni
rendering cartellonistica cantiere
referenze e lavori svolti
dove operiamo
vedi i costi
visurnet.com ti offre la possibilità di parlare insieme ad altre persone di svariate problematiche

CATASTO
DETRAZIONE 36%
SUCCESSIONI
CONDOMINIO
IMPOSTA COMUNALE (ICI)
CONDONO EDILIZIO

Cosa aspetti? vieni a trovarci e lasciaci il tuo messaggio! La partecipazione è libera!

ACCEDI AL FORUM

LINK OBSOLETI
a chi è rivolto il servizio
il servizio dalla A alla Z
a che servono le visure
come richiedere le visure
vedi le tue richieste
ulteriori vantaggi
i tuoi crediti maturati
cosa sono i crediti?
 
ARGOMENTI UTILI

ACQUISTO PRIMA CASA - AGEVOLAZIONE D' IMPOSTA

riacquisto prima casa atto integrativo abitazioni di lusso

- Visurnet.com è lieta di informarti che è attivo il nuovo forum dove potrai discutere con gli altri membri (chiedere e avere consigli) su alcune problematiche legate alla detrazione del 36%. Se vuoi porre una tua domanda accedi al forum

Una volta che avrai avuto accesso al forum per inserire un tuo messaggio fai clik su: nuova discussione



AVVERTENZE: gli argomenti trattati andranno approfonditi dagli interessati richiedendo informazioni, presso uffici ed enti competenti. Gli argomenti trattati dovranno essere considerati esclusivamente come prime informazioni. Le informazioni sottoriportate non potranno essere prese come valide per intraprendere qualsiasi genere di azione.

REQUISITI OGGETTIVI

Irrilevanza della classificazione catastale delle abitazioni trasferite

Per fruire dell’agevolazione “prima casa” è necessario che la casa di abitazione oggetto di acquisto non presenti caratteristiche di lusso secondo i criteri indicati nel D.M. 2 agosto 1969 (riportato nell’allegato n. 1). Ove ricorrono effettivamente le condizioni perché la casa si consideri“non di lusso”, l’agevolazione compete, prescindendo dalla categoria catastale con cui risulta censita in catasto.

In altri termini, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione “prima casa” non rileva la classificazione catastale dell’immobile trasferito quanto, piuttosto, la natura lussuosa o meno dello stesso in base ai parametri enunciati dal D.M. 2 agosto 1969. Al riguardo la Corte di Cassazione (sentenza 26 marzo 1988, n. 2595), ha rilevato che i “ … simboli delle categorie non hanno la specifica funzione di distinguere le abitazioni di lusso dalle altre, ma soltanto di indicare una rendita catastale proporzionata al tipo di abitazione…”.

Il D.M. 2 agosto 1969 indica le caratteristiche che consentono di qualificare “di lusso” le abitazioni. In particolare, mentre gli articoli da 1 a 7 del predetto decreto individuano le singole caratteristiche in presenza di ciascuna delle quali l’abitazione è considerata di “lusso” [ad esempio: abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici a “ville”, “parco privato” (art. 1); abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 metri quadrati o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 metri quadrati (art. 4); ecc.], il successivo articolo 8, invece, considera abitazioni di lusso “ … le case e le singole unità immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle della tabella allegata al decreto” (ad esempio: superficie dell’appartamento; scala di servizio; ascensore di servizio; ecc.).

In riferimento a quest’ultima disposizione, la Commissione Tributaria Centrale (Sezione XII, decisione n. 3025 del 28 marzo 1988), ha precisato che“…l’articolo 8 è residuale, cioè se il fabbricato non ricade in alcune delle previsioni dei primi sette articoli, può ugualmente essere considerato di lusso qualora concorrano più di quattro delle caratteristiche elencate nella tabella allegata”.

Le caratteristiche che permettono di attribuire all’abitazione la qualifica “di lusso” possono essere rilevate sia dal contenuto dell’atto (come, ad esempio, la descrizione dell’immobile) oppure dalla documentazione allegata allo stesso (come, ad esempio, il certificato catastale, la concessione edilizia, ecc.). In tal caso l’imposta dovuta per la registrazione è determinata con l’applicazione dell’aliquota ordinaria. É appena il caso di rilevare che i soggetti obbligati a richiedere la registrazione per via telematica, nel determinare l’imposta principale da versare, devono responsabilmente tener conto di tutti gli elementi desumibili dai documenti in loro possesso che permettono di qualificare come “non di lusso” la casa di abitazione trasferita.

Fabbricato rurale idoneo all’utilizzazione abitativa – Applicabilità dell’agevolazione “prima casa”

Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione in esame ai cosiddetti “fabbricati rurali” idonei all’uso abitativo, si osserva quanto segue. In primo luogo, è necessario definire correttamente la categoria dei fabbricati rurali. Ai sensi dell’articolo 9, commi 3, 3-bis e 4, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive integrazioni e modificazioni (v. allegato n. 4), disciplinante il “riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali”, un determinato immobile potrà qualificarsi come “immobile rurale” qualora ricorrano i requisiti di natura soggettiva ed oggettiva espressamente indicati dalla norma. A tal fine è irrilevante il dato catastale: non assume rilievo la circostanza che l’immobile non sia censito nel catasto edilizio urbano.

Ciò è in linea, del resto, con le modifiche apportate dall’art. 9 dello stesso decreto legge n. 557 del 1993, che ha disposto l’iscrizione “di tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali … nel catasto edilizio urbano” che, pertanto, ha assunto la denominazione generica di “catasto dei fabbricati”. Ad avviso della scrivente l’agevolazione “prima casa” trova applicazione anche nell’ipotesi di trasferimento di un “fabbricato rurale” o di una porzione dello stesso, purché idoneo all’utilizzo residenziale.

Questa conclusione trova fondamento nelle stesse disposizioni del d.P.R. 131/86 e della relativa tariffa che, a differenza delle norme che disciplinavano in precedenza l’agevolazione, non consentono di escludere a priori dall’agevolazione la categoria dei fabbricati rurali. Le disposizioni agevolative di cui alla legge 22 aprile 1982, n. 168, recante “misure fiscali per lo sviluppo dell’edilizia abitativa”, nel definire le condizioni di applicazione dell’agevolazione, rinviava alla legge n. 408 del 1949 la quale, a sua volta, si applicava esclusivamente agli immobili urbani, ossia a quelli censiti nel catasto edilizio urbano. Era evidente, quindi, che, in quel contesto, l’agevolazione “prima casa” spettasse soltanto agli immobili urbani.

Questa conclusione, a seguito della modifica del quadro legislativo di riferimento,, ha perso il suo fondamento normativo.

Infatti, nella riformulazione della normativa in materia di “agevolazione prima casa” il legislatore, per individuare gli immobili agevolabili, non rinvia più alla legge n. 408 del 1949, e di conseguenza a tutti gli immobili censiti nel catasto edilizio urbano, ma fa riferimento agli immobili “non di lusso”, così come individuati dal D.M. 2 agosto 1969. Conseguentemente, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione “prima casa”, l’elemento dirimente non è più rappresentato dalla natura urbana o rurale dell’immobile acquistato, ma dalla ricorrenza o meno delle caratteristiche di cui al D.M. 2 agosto 1969.

In conclusione, l’agevolazione in esame trova applicazione anche in riferimento ai trasferimenti di case rurali destinate ad abitazione, purché queste ultime non costituiscano pertinenze di un terreno agricolo. Ai fini della determinazione della base imponibile ed in particolare ai fini dell’applicazione del criterio di valutazione automatica di cui all’art. 52, comma 4, del Testo Unico dell’imposta di registro, è necessario, invece, che il fabbricato abbia perso il requisito della ruralità di cui al predetto articolo 9 del D.L. 557 del 1993 e che sia stato iscritto al catasto fabbricato con attribuzione di rendita (v. circolare 20 marzo 2000, n. 50/E).

Si fa presente che per i fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità il proprietario dell’immobile - o un suo legale rappresentante - è tenuto a presentare apposita denuncia per l’iscrizione nel catasto dei fabbricati.

L’omesso accatastamento prima della stipula dell’atto oggetto di registrazione comporta, ai fini dell’imposta di registro e delle altre imposte indirette, la non applicazione del criterio della “valutazione automatica” di cui all’articolo 52, comma 4, del Testo Unico Registro. Conseguentemente l’ufficio potrà accertare il valore del fabbricato tenendo conto di quello venale in comune commercio.

Acquisto di casa di abitazione non di lusso in corso di costruzione

L’agevolazione “prima casa” spetta anche nell’ipotesi in cui il trasferimento riguardi un immobile in corso di costruzione che presenti, seppure in fieri, le caratteristiche dell’abitazione “non di lusso” secondo i criteri stabiliti dal D.M. 2 agosto 1969. Già con la circolare del 1 marzo 2001, n. 19 si è avuta occasione di precisare che “qualora l’acquisto soggetto all’imposta di registro riguardi un immobile non ultimato si può beneficiare dell’agevolazione purché in presenza di tutti i requisiti previsti”.

Il riconoscimento dell’agevolazione in parola anche per le abitazioni in corso di costruzione trova conforto anche nella costante giurisprudenza della Corte di Cassazione. Quest’ultima, infatti, seppur con riferimento alla normativa previgente, anche di recente (sentenza del 10 settembre 2004, n. 18300) è tornata sull’argomento osservando che: “È ormai consolidato presso questa Corte il principio per cui in tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali per l'acquisto della “prima casa” … spettano anche all'acquirente di immobile in corso di costruzione, da destinare ad “abitazione non di lusso”, anche se tali benefici possono essere conservati soltanto qualora la finalità dichiarata dal contribuente nell’atto di acquisto, di destinare l'immobile a propria abitazione, venga da questo realizzata entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell’Ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire di tali benefici (che con riferimento all'imposta di registro è di tre anni dalla registrazione dell'atto) (Cass. nn. 9149/2000, 9150/2000, 5297/2001, 8163/2002, 3604/2003)”.

Nella stessa sentenza viene altresì precisato che tale asserzione trova fondamento nella circostanza che “la legge richiede che oggetto del trasferimento sia un fabbricato “destinato ad abitazione”, ovverosia strutturalmente concepito per uso abitativo, e non che lo stesso sia già idoneo a detto uso al momento dell'acquisto …”.

Acquisto di abitazione contigua

L’agevolazione “prima casa” spetta anche per l’acquisto di due appartamenti contigui destinati a costituire un’unica unità abitativa purché l’abitazione conservi, anche dopo la riunione degli immobili, le caratteristiche non di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969. In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione (sentenza 22 gennaio 1998, n. 563) che, con riferimento all’applicazione dell’agevolazione “prima casa” prevista dalla legge 22 aprile 1982, n. 168, ha ritenuto applicabile il regime di favore anche all’acquisto di alloggi “… risultanti dalla riunione di più unità immobiliari che siano destinati dagli acquirenti, nel loro insieme, a costituire un’unica unità abitativa; sicché il contemporaneo acquisto di due appartamenti non è di per sé ostativo alla fruizione di tali benefici, purché l’alloggio così complessivamente realizzato rientri, per la superficie, per il numero dei vani e per le altre caratteristiche (…) nella tipologia degli alloggi ‘non di lusso”.

Per gli stessi motivi e alle stesse condizioni, il regime di favore si estende all’acquisto di immobile contiguo ad altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto fruendo dei benefici c.d. “prima casa”, ad esempio nei casi di acquisto di una stanza contigua (analogamente a questo caso si veda quanto precisato con riferimento al regime IVA nella circolare del 1° marzo 2001, n.
19/E, punto 2.2.13 e più di recente nella risoluzione 25/E del 25 febbraio 2005). Resta fermo che in entrambe le suddette ipotesi l’agevolazione in esame spetta se ricorrono tutte le altre condizioni previste dalla norma agevolativa, ossia l’ubicazione dell’immobile, l’assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso comune. Per quanto concerne l’ultimo requisito, quello della “novità”, in via eccezionale, diversamente dalla dichiarazione che va resa in tutti gli altri casi, nelle ipotesi in commento l’acquirente non renderà la dichiarazione circa la novità nel godimento dell’agevolazione “prima casa”.

ARGOMENTI UTILI

ACQUISTO PRIMA CASA - AGEVOLAZIONE D' IMPOSTA

riacquisto prima casa atto integrativo abitazioni di lusso
 

Ultimo aggiornamento: Domenica Gennaio 6, 2008 10:36


ANNUNCI IMMOBILIARI
Svolgendo l' attività di geometra in Sardegna mi capita di conoscere persone e privati che vogliono vendere o comprare un immobile. Nasce dunque la nuova sezione dedicata agli annunci immobiliari (dei privati) dedicata esclusivamente ad annunci della Sardegna.
per saperne di più
VETRINA ANNUNCI
villa in vendita a campanedda (ss)
villa in vendita a posada (nu)
villa in vendita a palmadula (ss)
case in vendita a valledoria
terreno in vendita a Palmadula
vendesi lottizzazione con progetto
tutto sulla sardegna
risparmio energetico, pannelli solari, impianti fotovoltaici

Risparmio energetico, energie alternative, pannelli solari, impianti fotovoltaici....tutte parole che sentiremo sempre più spesso! Impariamo ad utilizzare meglio le nuove energie risparmiando!

presentazione
risparmio energetico
fonti rinnovabili
pannelli solari
pannelli fotovoltaici
sistemi di isolamento termico
conto energia (incentivi)
normativa
ditte produttrici
rivenditori
installatori
certificazione energetica edifici
detrazione 55% (agg. 2008)novità sulla detrazione del 55%
news energie pulite
IL MUTUO

Il mutuo....parola molto comune di questi tempi! Cerchiamo di capire meglio come confrontare e scegliere un mutuo.

ARGOMENTI UTILI
L'EREDITA'
la successione ereditaria
EDILIZIA - AGEVOLAZIONI
detrazione 36%
notizie in pillole
imposta sulla casa (ICI)
per chi compra casa
acquisto prima casa
mutuo e agevolazioni prima casa
FISCO E IMMOBILI
rivalutazione rendita catastale
TUTTO PER LA CASA
materiali edili (ditte)
materiali edili (rivenditori)
imprese edili italiane
inserisci la tua azienda
annunci immobiliari
annunci immobiliari in italia
guida all'acquisto della casa
NOTIZIE UTILI
informazioni sulla casa
LE DITTE CONSIGLIANO
materiali e tecniche costruttive
ANCORA SULLA CASA
presentazione
condono edilizio
dia e super dia
normativa antisismica
distanze delle costruzioni
testo unico espropri
ARGOMENTI VARI
il condominio
la guida sulla casa
LINKS UTILI - inserisci sito -
vedi categorie
ENTI ON LINE
comuni on line
ALTRE UTILITA'
EDILIZIA - NORMATIVA
legge salva coste in Sardegna
circolare esplicativa
piano paesaggistico Sardegna
tassa soru
SCAMBIO BANNER
guarda chi partecipa
i nostri banner
invia il tuo banner
la nostra visibilità
partners
geometra agronomo olbia
pratiche catastali in genere
L' ANGOLO DEGLI AFFITTI ESTIVI IN SARDEGNA

© 2002 - 2010 visurnet.com - Tutti i diritti riservati.
visitatori unici