CASE FANTASMA NEL MIRINO DELL' AGENZIA DEL TERRITORIO
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I FABBRICATI FANTASMA INVISIBILI HANNO LE ORE CONTATE
Si proprio così, sembra che questa volta l' agenzia del territorio faccia sul serio. I ghostbusters (cacciatori di fantasmi) dell' agenzia del territorio sono entrati in azione (Marzo 2012) e a quanto pare a breve tutti coloro che non hanno provveduto ancora ad accatastare il proprio fabbricato rischiano veramente tanto.
Le tipologie di fabbricati intercettati nel corso degli anni dall' agenzia del territorio sono diverse. Abbiamo i fabbricati ex rurali ossia quei fabbricati che risultano censiti ancora come tali e quindi al catasto terreni che però nel tempo hanno subìto variazioni tali da non poter essere più considerati fabbricati rurali. Ci sono tante abitazioni la cui categoria catastale potrebbe essere l' A/2 (civile abitazione) o A/3 (casa economica) e che invece in catasto risultano ancora censiti come fabbricati rurali senza rendita catastale.
Poi abbiamo i fabbricati di tipo rurale che a differenza dei fabbricati rurali, risultano già censiti al catasto urbano ma con rendite catastali molto basse generalmente. I fabbricati di tipo rurale vengono distinti in catasto con la categoria A/6. Anche i fabbricati di tipo rurale non hanno più senso di esistere all' interno del tessuto urbano di un comune. Anche in questo caso capita spessissimo di vedere una casa di civile abitazione classificata in catasto ancora come fabbricato rurale.
Ma come mai capita di vedere delle signore case ancora censite in catasto come fabbricati rurali o come fabbricati di tipo rurale? Semplice....generalmente si tratta di vecchie costruzioni che 50/60 anni fa potevano essere ancora considerate fabbricati rurali o di tipo rurale. Nel tempo queste vecchie costruzioni sono state ristrutturate, risanate, ampliate fino a creare dei fabbricati di un certo valore. Tali modifiche ovviamente non sono mai state denunciate in catasto e quindi continuano ad essere distinte in categorie catastali molto basse o senza rendita addiritura.
Per ultimo abbiamo i fabbricati mai dichiarati che a differenza dei precedenti sono completamente invisibili al fisco. Ecco perchè li chiamiamo fabbricati fantasma. Sono stati gli ultimi fabbricati in ordine di tempo a destare l' attenzione dell' amministrazione finanziaria. Infatti i fabbricati mai dichiarati sono stati fotoidentificati in questi ultimi anni, pubblicati nei vari elenchi ed attualmente sono i più ricercati dall' agenzia del territorio.
Proprio i fabbricati mai dichiarati ossia i cosiddetti fantasma saranno oggetto in questo periodo da parte dell' amministrazione finanziaria di notevoli controlli, proprio per riportarli alla luce.
COME PROCEDERA' L' AGENZIA DEL TERRITORIO
Ricordo a titolo di cronaca che i fabbricati mai dichiarati andavano denunciati in catasto entro il 30 aprile 2011. Ora molti contribuenti hanno adempiuto effettuando l' accatastamento dei locali mentre tanti ancora non vi hanno provveduto, mentre altri ancora l' hanno fatto dopo il 30 aprile 2011.
Per chi ha adempiuto entro la data del 30 aprile 2011 non dovrebbero esserci sanzioni mentre chi ha regolarizzato la sua situazione catastale dopo tale data è possibile che si veda comunque irrorare una sanzione. Per gli altri contribuenti che ancora non hanno fatto nulla è quasi certa la sanzione.
1) fase di identificazione
Nei giorni scorsi i tecnici del catasto di tutta Italia hanno provveduto ad effettuare dei sopralluoghi e ad individuare i cosiddetti fabbricati mai dichiarati. Sono stati fotografati e censiti in maniera sommaria.
2) attribuzione della rendita presunta
A seguito della identificazione dei fabbricati l' agenzia del territorio ha provveduto e sta provvedendo ancora in questi giorni ad assegnare delle rendite catastali presunte. Viene assegnata una categoria catastale, una consistenza espressa in vani e soprattutto viene assegnata una rendita catastale presunta, base di partenza per il pagamento delle imposte.
3) comunicazione all' albo pretorio del comune
una volta che sarà stato finito il lavoro riguardante l' attribuzione della rendita presunta, (penso tra marzo e aprile 2012) verranno comunicati i vari dati al comune e pubblicizzati nell' albo pretorio comunale. Dopo di che i dati verranno pubblicati anche sulla gazzetta ufficiale. Decorsi i 60 giorni dalla data di pubblicazione il proprietario del fabbricato potrà fare ricorso alla commissione tributaria.
Voci di corridoio asseriscono che chi provvede ad accatastare il proprio fabbricato prima della pubblicazione in gazzetta ufficiale verrà risparmiato da eventuali sanzioni e da costi per l' attribuzione della rendita catastale presunta assegnata d' ufficio dall' agenzia del territorio.
4) sanzioni per l' attribuzione della rendita presunta
a tutt' oggi non si sa con certezza a quanto ammontino le spese a carico del proprietario per l' attribuzione della rendita presunta da parte dell' agenzia del territorio. Chi parla di alcune centinaia di euro, chi sostiene somme ben maggiori. A tutti i modi ancora non si sa nulla. Da non confondere i costi per l' attribuzione della rendita catastale con le sanzioni per il tardivo accatastamento che è altra cosa.
5) accatastamento entro 120 giorni dalla data di pubblicazione
Le sanzioni previste per chi non si preoccuperà di accatastare il proprio fabbricato saranno veramente salate. quadruplicate con il d.l. 23/2011 si parte da un minimo di 1.032 euro ad un massimo di 8.264. Come se non bastasse per chi ancora continuerà a non voler accatastare la propria casa ci sarà anche l' accatastamento d' ufficio. Il costo per l' accatastamento d' ufficio si dovrebbe aggirare sulle 3.500 euro.
Quindi attenzione...il mio consiglio è di regolarizzare quanto prima se non si vuole incorrere in sanzioni pecuniarie veramente pesanti.
L' agenzia del territorio dunque sta lavorando alacremente per intercettare tutti i fabbricati fantasma. Molti fabbricati sono già stati individuati e a questi è stata già assegnata una rendita catastale presunta, che sarà la base sulla quale si potranno rifare i comuni per il mancato pagamento dell' ici. I comuni potranno chiedere il pagamento dell' ici per gli ultimi 5 anni.
Ammontare delle sanzioni per accertamento rendita presunta
vediamo di seguito come l' agenzia del territorio calcola le sanzioni per il mancato accatastamento del fabbricato e conseguente determinazione della rendita presunta. Vediamo quali sono le voci che ci interessano.
Nel modello F24 che arriverà ai comuni, insieme all' accertamento della rendita presunta troveremo 3 codici e precisamente Il T001 (tributi speciali), T002 (sanzioni per mancato accatastamento) e T004 (oneri per determinazione rendita catastale presunta). Esiste anche un codice T003 (interessi rendita preseunta) che al momento a quel che sò non viene inserito. Probabilmente visto che si tratta di interessi potrebbe venire utilizzato nel caso che il proprietario del fabbricato non proceda con l' accatastamento.
Per sapere quali sono i codici tributo, le modalità di pagamento delle sanzioni e soprattutto a quanto ammontano, fai clik su continua in basso
continua
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aggiornamento:
Martedì Marzo 27, 2012 14:45