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gli argomenti trattati andranno approfonditi dagli
interessati richiedendo informazioni, presso uffici
ed enti competenti. Gli argomenti trattati dovranno
essere considerati esclusivamente come prime informazioni.
Le informazioni sottoriportate non potranno essere
prese come valide per intraprendere qualsiasi genere
di azione.
SPESE AMMESSE ALLA DETRAZIONE
La detrazione d'imposta spetta nell'anno in cui le spese sono state effettivamente sostenute,
indipendentemente dalla data di scadenza, sia per gli interessi passivi - con esclusione di
quelli coperti da contributi erogati da enti pubblici - che per gli oneri accessori.
Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese assolutamente necessarie
alla stipula del contratto di mutuo.
Tra queste, si segnalano:
- l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario;
- le spese di perizia;
- le spese di istruttoria;
- la commissione richiesta dagli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;
- la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti;
- la penalità per anticipata estinzione del mutuo;
- le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;
- le perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera;
- l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca;
- l'imposta sostitutiva sul capitale prestato.
• Non sono ammesse alla detrazione, in quanto non assolutamente necessarie, le spese di assicurazione
dell'immobile, neppure qualora l'assicurazione sia richiesta dall'istituto di credito che concede il
mutuo, quale ulteriore garanzia nel caso in cui particolari eventi danneggino l'immobile, determinando
una riduzione del suo valore ad un ammontare inferiore rispetto a quello ipotecato.
• Non sono ammesse alla detrazione, in quanto relative al contratto di compravendita e non di mutuo:
- le spese di mediazione immobiliare (agenzie immobiliari);
- l'onorario del notaio per il contratto di compravendita;
- le imposte di registro, l'Iva, le imposte ipotecarie e catastali.
• Non sono ammessi alla detrazione gli interessi passivi eventualmente coperti da contributi concessi
dallo Stato o da enti pubblici in conformità ad apposite disposizioni di legge.
Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente
ha fruito della detrazione per l'intero importo degli interessi passivi, l'ammontare del contributo percepito
deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di “onere rimborsato”.
FONTE: agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.it