CONSIGLI
PER L'ACQUISTO
Questo
spazio è stato creato per aiutare i privati ad
affrontare con maggiore tranquillità e consapevolezza
ogni azione legata all’acquisto di un immobile.
Non
si pretende di dare puntuale risposta a tutto ma, con
semplicità, si vuole aiutare il privato che è
alle prese con questi inevitabili problemi.
E’
ovvio che prima di tutto l’interessato deve farsi un
po’ di conti e determinare quale è il proprio
budget d’acquisto, pensando eventualmente alla possibilità
di usufruire di un mutuo. Fatto ciò deve individuare
il tipo d’immobile desiderato, scegliendo il luogo dove
voler vivere, compatibilmente con le proprie esigenze,
quindi determinare la zona, i servizi pubblici, i negozi,
le scuole, le comodità per il lavoro, ecc.
Successivamente
si visiteranno gli immobili in vendita, facendo una
valutazione razionale, osservando le caratteristiche
della zona ed il prezzo, l’esposizione, la disposizione,
i materiali utilizzati, gli accessori, gli impianti.
Nel
caso in cui un immobile visitato abbia le caratteristiche
che vi facciano orientare verso l’acquisto, è
bene attenersi a determinate regole.
Assicurarsi
che l’immobile sia di piena proprietà e disponibilità
di chi si dichiara proprietario: richiedendo l’esibizione
del documento di proprietà e di quello d’identità.
Prima
di versare la caparra controllare se sull’immobile gravano
trascrizioni pregiudizievoli, ipoteche o privilegi fiscali.
Il controllo si effettua richiedendo, presso la Conservatoria
dei Registri Immobiliari, ufficio ipoteche, una “visura
ipotecaria”.
Inoltre
è sempre utile verificare anche la situazione
catastale, ovvero chi sono gli intestatari e se la situazione
reale (consistenza) corrisponde con quella presente
in catasto. Potete fare questo richiedendo una visura
o certificato, nonché una planimetria catastale
dell' immobile.
E’
chiaro che si dovrà essere a conoscenza dei dati
anagrafici del proprietario o dei proprietari. La visura
ipotecaria consente di conoscere se gravano sull’immobile
iscrizioni ipotecarie. Inoltre è opportuno verificare
presso la sezione fallimentare del tribunale se esistono
istanze di fallimento o d’amministrazione controllata.
Accertarsi
che l’immobile sia in regola con le norme fiscali e
urbanistiche ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n.
47, 724/94 e successive modifiche, chiedendo i dati
della licenza di costruzione del fabbricato e/o della
domanda di concessione in sanatoria (condono edilizio)
con relativa ricevuta di pagamento a saldo dell’oblazione
e degli oneri dovuti o, ancora meglio, della definitiva
concessione a sanatoria.
Sottoscrivere
il compromesso versando una caparra non superiore al
25-30% del prezzo totale, inserendo nel contratto il
prezzo, le condizioni di pagamento, le scadenze, lo
stato dell’immobile (libero, affittato, ecc.), la garanzia
che vi sia trasferito libero da qualsiasi onere incluse
le spese condominiali pregresse, la data di consegna
dell’immobile e del rogito notarile di compravendita.
Sia
che intendiate fare il pagamento per contanti, sia che
paghiate con assegni circolari, stabilite in sede di
sottoscrizione del compromesso la data del pagamento
ed informate la vostra banca per lo svincolo del denaro
o la predisposizione degli assegni. Versate sempre assegni
circolari o di conto corrente bancario intestati solo
ed esclusivamente al venditore con la clausola di “non
trasferibile”.
Se
volete chiedere un mutuo accertatevi, prima di versare
la caparra, che la banca possa concedere l’importo richiesto,
in quanto tempo, a quali condizioni e con quali spese
istruttorie.
Se
intendete avvalervi di un mutuo, richiedete che nel
compromesso sia esplicitato che il venditore è
disposto ad intervenire nel contratto di mutuo quale
“terzo datore d’ipoteca”. Si tratta solo di un aspetto
formale che consente all’istituto mutuante di iscrivere
una garanzia sull’immobile che state acquistando un
momento prima che, col pagamento del prezzo e la stipula
dell’atto notarile, diventi di vostra proprietà.
FASE
PRECONTRATTUALE
Le
parti, non sempre arrivano subito a stipulare un contratto.
Spesso il momento della stipula è preceduto da
una fase in cui ciascuno valuta le possibili alternative
esistenti nel mercato e cerca di ottenere le condizioni
migliori, pertanto l’offerta e la domanda sono rivolte
a raggiungere un punto d’incontro. In questa fase, detta
precontrattuale, perché precede la vera e propria
stipula del contratto, si svolgono le trattative che
hanno carattere strumentale rispetto all’atto definitivo.
Durante le trattative, anche se non nascono veri e propri
diritti ed obblighi, le parti sono comunque tenute,
ai sensi dell’art. 1337 c.c., a comportarsi secondo
buona fede.
Non
bisogna però credere che questo dovere generico
limiti la libertà delle parti: queste, infatti,
nella fase procontrattuale sono libere di decidere la
convenienza o meno del futuro contratto e possono anche
non arrivare alla conclusione dello stesso. Devono però
astenersi dall’agire in malafede ed evitare comportamenti
che traggano in inganno la controparte. (art. 1338 c.c.).
IL
COMPROMESSO
Il
compromesso o “contratto preliminare” è quell’atto
con cui le parti interessate si obbligano a concludere
in seguito un altro contratto (rogito notarile) del
quale tuttavia anticipano le modalità, i tempi,
l’entità, ecc. Può essere stipulato per
scrittura privata non autenticata o autenticata dal
notaio; in tal caso è obbligatoria la trascrizione
dell’atto presso la Conservatoria del Registri Immobiliari.
Dalla
stipula del compromesso nascono diritti ed obblighi
tra le parti, che trovano il loro riconoscimento nell’art.
2932 c.c. In base a tale disposizione, qualora una delle
parti obbligate a concludere il futuro contratto non
adempia a questo obbligo, la controparte può
ottenere dal giudice una sentenza che produca gli effetti
del contratto definitivo non concluso.
Nel
compromesso vanno indicate chiaramente tutte le clausole
che saranno poi contenute nell’atto del trasferimento
vero è proprio (rogito notarile): le generalità
complete delle parti, il prezzo di vendita dell’immobile,
la descrizione dell’immobile quanto più accurata
possibile, con i relativi dati catastali aggiornati,
prezzo e modalità di pagamento, la somma ricevuta
a titolo di caparra confirmatoria, la conformità
dell’immobile alle disposizioni di legge e ai regolamenti
urbanistici ed edilizi (condono edilizio compreso),
tempi di consegna dell’immobile e la data entro la quale
dovrà essere stipulato il rogito e il notaio
incaricato a redigerlo (non sempre il momento di passaggio
del possesso e quello della proprietà coincidono).
L’acquirente
deve inoltre ottenere dal venditore la garanzia che
l’immobile sia libero da vincoli, pesi, oneri, trascrizioni
pregiudizievoli ed ipoteche o che lo sarà prima
del rogito notarile. Al momento della sottoscrizione
del preliminare l’acquirente deve ottenere, e il venditore
deve presentare, i seguenti documenti: atto di proprietà,
scheda identificativa catastale, regolamento di condominio
e tabella millesimale della porzione immobiliare in
oggetto, eventuale contratto di locazione, eventuale
contratto di mutuo che grava sull’immobile, convenzioni
con il Comune o di lottizzazione, concessioni e licenze
amministrative, domanda o concessione in sanatoria.
In genere il prezzo di vendita dell’immobile è
stabilito a “corpo”, e cioè complessivamente
in base alla consistenza e non a metro quadro.
Qualora
il venditore sia in regime di comunione dei beni, il
compromesso dovrà essere sottoscritto anche dal
coniuge.
LA
CAPARRA PENITENZIALE
La
caparra penitenziale è definita dal codice civile
“il corrispettivo del recesso di ciascuna delle parti”
(art. 1386 c.c.). Con questa formula le parti concordano
il diritto di recedere dal contratto qualora lo ritenessero
opportuno, pagando appunto una caparra penitenziale.
Quindi se chi recede è l’acquirente perde la
somma versata; se invece è il venditore a ritirare
l’impegno deve restituire il doppio della somma ricevuta.
Null’altro potrà pretendere l’altra parte ne
sotto forma di esecuzione specifica del contratto né
sotto forma di risarcimento del danno.
Attenzione
a non versare una caparra troppo bassa, in quanto il
venditore potrebbe cambiare idea o addirittura vendere
ad una terza persona che le offra una differenza di
prezzo superiore alla caparra da restituire.
IL
ROGITO
Il
rogito è l’atto finale della compravendita. Rappresenta
il passaggio definitivo dell’immobile dal venditore
al nuovo proprietario per atto pubblico, unica forma
consentita dalla legge per il trasferimento di beni
immobili. Il passaggio di proprietà può
avvenire con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.
E’ preferibile la prima soluzione perché implica
una maggiore assunzione di responsabilità da
parte del notaio. Il notaio dovrà garantire all’acquirente
una serie di indagini: ad esempio dovrà verificare
presso la Conservatoria dei registri immobiliari che
l’immobile non sia gravato da ipoteche o trascrizioni
pregiudizievoli.
E’
consuetudine che la scelta del notaio spetti all’acquirente.
Ultimo
aggiornamento:
Mercoledì Marzo 5, 2008 18:27