GUIDA
ALLA VENDITA
CONSIGLI
PER LA VENDITA
Colui
che vuole vendere un immobile deve innanzi tutto stabilire
il prezzo.
Per
fare ciò bisogna considerare l’immobile in
sé, l’ubicazione ed il mercato. Importanti
sono le caratteristiche determinanti dell’immobile
in essere, l’esposizione, la luminosità, il
piano, la vicinanza con altri fabbricati, lo stato
di manutenzione e di conservazione (pavimenti, infissi,
rivestimenti), gli impianti, ecc.
E’
molto importante aver presente l’equa valutazione
dell’immobile, per non cadere nei rischi conseguenti
come sottovalutazione o sopravvalutazione dello stesso.
Più
alto sarà il vostro prezzo meno persone verranno
a visitare la proprietà.
Considerato
che tutti sono affezionati alle cose proprie, sia
perché le hanno comprate sia perché
le hanno ricevute da una persona cara, si è
portati mediamente a richiedere un prezzo più
elevato di quello del mercato.
Dopo
aver confrontato i prezzi d’immobili simili già
venduti nella vostra zona, negli ultimi mesi, sarete
in grado di dare il giusto prezzo di mercato.
Ricordatevi
che il reale prezzo della vostra proprietà
è il prezzo che qualcuno sarà disposto
a pagare nel mercato attuale.
Una
domanda da porsi è: quanto tempo voglio aspettare,
per spuntare il prezzo che ho in mente?
Per
stabilire il reale valore dell’immobile ci si può
rivolgere anche ad uno o più tecnici o esperti
necessariamente “neutri” e non interessati a “strappare
l’affare”.
Una
volta stabilito il prezzo si deve redigere un annuncio
immobiliare nel quale vanno indicate con chiarezza
le caratteristiche dell’immobile, sia strutturali
che planimetriche: zona, ubicazione (via, piazza,
ecc.), piano, condizioni generali, metratura, suddivisione
(salone, camera, servizi, ecc.), accessori e pertinenze
(box o posto auto, cantina, riscaldamento autonomo,
ecc.), prezzo.
Trovato
l’acquirente si entra nel vivo della trattativa, attraverso
una serie di atti formali: dalla fase precontrattuale
fino al rogito notarile, che sancisce il definitivo
passaggio della proprietà dell’immobile.
FASE
PRECONTRATTUALE
Le
parti, non sempre arrivano subito a stipulare un contratto.
Spesso il momento della stipula è preceduto
da una fase in cui ciascuno valuta le possibili alternative
esistenti nel mercato e cerca di ottenere le condizioni
migliori, pertanto l’offerta e la domanda sono rivolte
a raggiungere un punto d’incontro.
In
questa fase, detta precontrattuale, perché
precede la vera e propria stipula del contratto, si
svolgono le trattative che hanno carattere strumentale
rispetto all’atto definitivo. Durante le trattative,
anche se non nascono veri e propri diritti ed obblighi,
le parti sono comunque tenute, ai sensi dell’art.
1337 c.c., a comportarsi secondo buona fede.
Non
bisogna però credere che questo dovere generico
limiti la libertà delle parti: queste, infatti,
nella fase precontrattuale sono libere di decidere
la convenienza o meno del futuro contratto e possono
anche non arrivare alla conclusione dello stesso.
Devono però astenersi dall’agire in malafede
ed evitare comportamenti che traggano in inganno la
controparte. (art. 1338 c.c.).
IL
COMPROMESSO
Il
compromesso o “contratto preliminare” è quell’atto
con cui le parti interessate si obbligano a concludere
in seguito un altro contratto (rogito notarile) del
quale tuttavia anticipano le modalità, i tempi,
l’entità, ecc. Può essere stipulato
per scrittura privata non autenticata o autenticata
dal notaio; in tal caso è obbligatoria la trascrizione
dell’atto presso la Conservatoria del Registri Immobiliari.
Dalla
stipula del compromesso nascono diritti ed obblighi
tra le parti, che trovano il loro riconoscimento nell’art.
2932 c.c. In base a tale disposizione, infatti, qualora
una delle parti obbligate a concludere il futuro contratto
non adempia a questo obbligo, la controparte può
ottenere dal giudice una sentenza che produca gli
effetti del contratto definitivo non concluso.
Nel
compromesso vanno indicate chiaramente tutte le clausole
che saranno poi contenute nell’atto del trasferimento
vero è proprio (rogito notarile): le generalità
complete delle parti; il prezzo di vendita dell’immobile;
la descrizione dell’immobile quanto più accurata
possibile con i relativi dati catastali aggiornati;
prezzo e modalità di pagamento; la somma ricevuta
a titolo di caparra confirmatoria; la conformità
dell’immobile alle disposizioni di legge e ai regolamenti
urbanistici ed edilizi (condono edilizio compreso);
tempi di consegna dell’immobile e la data entro la
quale dovrà essere stipulato il rogito e il
notaio incaricato a redigerlo (non sempre il momento
di passaggio del possesso e quello della proprietà
coincidono).
Il
venditore deve garantire la libertà da vincoli,
pesi, oneri, trascrizioni pregiudizievoli ed ipoteche
o, nel caso sia gravato da formalità pregiudizievoli,
impegnarsi a renderlo libero a sue cure e spese prima
del rogito notarile.
Al
momento della sottoscrizione del preliminare il venditore
deve presentare, e l’acquirente deve ottenere, i seguenti
documenti: atto di proprietà, scheda identificativa
catastale, regolamento di condominio e tabella millesimale
della porzione immobiliare in oggetto; eventuale contratto
di locazione; eventuale contratto di mutuo che grava
sull’immobile; convenzioni con il Comune o di lottizzazione,
concessioni e licenze amministrative; domanda o concessione
in sanatoria. In genere il prezzo di vendita dell’immobile
è stabilito a “corpo”, e cioè complessivamente
in base alla consistenza e non a metro quadro.
Qualora
il venditore sia in regime di comunione di beni, il
compromesso dovrà essere sottoscritto anche
dal coniuge.
LA
CAPARRA CONFIRMATORIA
La
caparra confirmatoria è un anticipo sul prezzo
d’acquisto dell’immobile che viene versato dall’acquirente
all’atto del compromesso. Come tale impegna entrambe
le parti alla conclusione dell’affare. Questo vuol
dire che se l’acquirente si ritira dall’affare, il
venditore può recedere dal contratto trattenendo
la caparra.
Se
invece è il venditore a ritirare l’impegno,
l’acquirente può recedere dal contratto ed
esigere il doppio della caparra. Chi non si ritira
dall’affare può anche scegliere una via diversa
e cioè chiedere al giudice l’esecuzione in
forma specifica del contratto (art. 2932 c.c.), oppure
la risoluzione di quest’ultimo per inadempimento della
controparte ed il risarcimento del danno, con la conseguenza
che, in quest’ultimo caso, la caparra avrà
la funzione di garantire il credito per il risarcimento
del danno.
Qualora
nel compromesso si parli semplicemente di caparra,
si intende con questo termine quella confirmatoria.
LA
CAPARRA PENITENZIALE
La
caparra penitenziale è definita dal codice
civile “il corrispettivo del recesso di ciascuna delle
parti” (aart. 1386 c.c.). Con questa formula le parti
concordano il diritto di recedere dal contratto qualora
lo ritengano opportuno, pagando appunto una caparra
penitenziale. Quindi se chi recede è l’acquirente
perde la somma versata; se invece è il venditore
a ritirare l’impegno deve restituire il doppio della
somma ricevuta. Null’altro potrà pretendere
l’altra parte ne sotto forma di esecuzione specifica
del contratto né sotto forma di risarcimento
del danno.
IL
ROGITO
Il
rogito è l’atto finale della compravendita.
Rappresenta il passaggio definitivo dell’immobile
dal venditore al nuovo proprietario per atto pubblico
o per scrittura privata autenticata dal notaio ai
fini della trascrizione. Al momento del rogito il
venditore deve presentare i seguenti documenti: carta
di identità e codice fiscale, l’atto d’acquisto
originario e l’eventuale dichiarazione di successione
relativi all’immobile, la planimetria e il certificato
catastale; se si tratta di una porzione di terreno,
il certificato di destinazione urbanistica; le licenze
e le concessioni edilizie con le eventuali varianti,
il certificato di abitabilità/agibilità,
gli eventuali modelli di domanda di sanatoria per
gli abusi edilizi con i bollettini di versamento dell’oblazione
e degli oneri d’urbanizzazione; l’eventuale concessione
in sanatoria, la copia del regolamento di condominio,
le fatture delle spese sostenute per manutenzione
dell’immobile e per i lavori fatti nell’edificio (anche
sulle parti condominiali) fino al 31/12/1992 ai fini
della dichiarazione dell’INVIM.
I
procuratori dovranno presentare inoltre la procura
notarile in originale o in copia autenticata, così
come i rappresentanti di una società un certificato
recente attestante i poteri di firma.
DENUNCIA
ALLA PUBBLICA SICUREZZA
In
ottemperanza alle disposizioni sul controllo del terrorismo,
il venditore deve denunciare in Questura, entro 48
ore dalla consegna dell’immobile, l’avvenuto passaggio
di proprietà, con i dati anagrafici completi
dell’acquirente. Il modulo viene di solito compilato
dal notaio e può essere spedito a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno o consegnato direttamente
al Commissariato di Pubblica Sicurezza ove è
ubicato l’immobile. Per la dichiarazione presentata
in ritardo sono previste gravi sanzioni pecuniarie.
CONSIGLI PER LA VENDITA
Sembra quasi scontato (ma non lo è) che l' immobile messo in vendita debba essere perfettamente in regola sotto tutti gli aspetti sia urbanistici che fiscali. Moltissime volte capita che il venditore si accorga in ritardo (cioé poco prima della stipula dell' atto notarile) che l' immobile non possa essere venduto se non prima di avere adempiuto ad alcune pratiche burocratiche quali: successioni, accatastamento dell' immobile, frazionamento, richiesta di nuova concessione edilizia ecc.
Quando colui che vende si mette in trattativa con il potenziale acquirente tutte le pratiche devono essere già svolte altrimenti si rischia di perdere l' affare. Uno dei segreti per la buona riuscita di una vendita è l' estrema rapidità. Il perché è molto semplice.
Più tempo si lascia al potenziale acquirente di ripensarci e più alto diventa il rischio che quest' ultimo possa ripensarci e trornare indietro dalla trattativa. Per tale motivo è essenziale che il fabbricato sia subito pronto per la vendita. In questo modo si hanno molte più probabilità che l' affare vada in porto.
I documenti da avere subito sotto mano sono i seguenti:
- atto di provenienza dell' immobile (rogito notarile o successione)
- scheda catastale ossia la piantina dell' immobile aggiornata e rispondente allo stato di fatto.
- visura catastale
- situazione ipotecaria (in caso di mutuo con accensione di ipoteca)
- regolamento condominiale (se l' immobile è in condominio)
- ultima concessione edilizia rilasciata dal comune che dimostri che non vi siano abusi edilizi
- eventuale documentazione in caso di condono edilizio
- abitabilità dell' immobile
Altri documenti che il notaio richiederà sono i seguenti:
- fotocopia della carta d' identita e del codice fiscale
- estratto per sunto degli atti di matrimonio in caso di comunione dei beni tra coniugi
- eventuali contratti di locazioni in corso
- dichiarazione dei redditi
Ricapitolando possiamo dunque dire che per avere un buon successo nella vendita di un immobile è essenziale la rapidità. Per tale motivo suggeriamo che gli immobili posseduti vengano sempre regolarizzati sotto tutti gli aspetti quali: accatastamento, certificato di abitabilità ecc.
Se hai bisogno di un nostro intervento nella predisposizione di alcune delle pratiche succitate puoi contattarci ai seguenti recapiti:TEL: 0785/86727 - 339/3600206 - 348/4734823
EMAIL: info@visurnet.com
RICHIEDI PREVENTIVO ON LINE 