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Quando andiamo a vendere una casa o un altro immobile dobbiamo pagare le tasse. Tali entrate infatti fanno parte dei redditi cosiddetti diversi e quindi sono soggetti a tassazione. In queste pagine vedremo quali imposte si devono pagare anche a seguito della nuova normativa in vigore dal 2006 e 2007.
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VENDITA DELLA CASA...LE IMPOSTE DA PAGARE

Generalmente quando andiamo a vendere un immobile dobbiamo pagare le imposte. Il guadagno che si realizza con la vendita della casa fa parte della categoria dei "redditi diversi" e quindi va assoggettato a tassazione.

la plusvalenza e le imposte

Cos' è la plusvalenza? La plusavalenza è quel valore che si ottiene dalla differenza trà prezzo di vendita e prezzo di acquisto di un determinato immbile. Suppomiamo di acquistare una casa per 100.000 euro e di rivenderla dopo qualche anno per 120.000 euro. La plusvalenza realizzata si ottiene facendo la differenza tra 120.000 e 100.000 quindi sarebbe 20.000 euro.

Questo valore in pratica è un guadagno e quindi va assoggettato a tassazione. Affinché si possa parlare di plusvalenza tassabile è necessario che la vendita dell' immobile venga fatta entro i 5 anni dall' acquisto.

le eccezzioni

fanno eccezzione alla tassazione i seguenti casi:

- immobili pervenuti per successione

- immobili pervenuti per donazione; in questo caso è necessario che il donante abbia acquistato o costruito l' immobile donato da oltre 5 anni

- le unita' immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto (o la costruzione) e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

L'IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE

In materia di tassazione di queste plusvalenze, a partire dal 2006 e' stato introdotto un sistema alternativo a quello vigente. Infatti, il venditore ha ora la facolta' di chiedere all'atto della cessione, con dichiarazione resa al notaio, che sulle plusvalenze realizzate sia applicata un'imposta sostitutiva di quella sul reddito.

Sulle plusvalenze realizzate con le cessioni poste in essere fino al 2 ottobre 2006, si applica l'aliquota dell'imposta sostitutiva del 12,5%. Il decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006 ha elevato tale aliquota al 20%

Sarà il notaio stesso a provvedere al versamento dell' imposta ricevedno il pagamento dallo stesso venditore. In seguito comunicherà i dati della vendita all' Agenzia delle Entrate.

LE NUOVE REGOLE PER GLI IMMOBILI ACQUISITI PER DONAZIONE

Sulle cessioni effettuate dopo l' entrata in vigore del decreto legge n. 223 del 2006 (4 luglio 2006), quando l' immobile oggetto della vendita è stato ricevuto in donazione da un parente o da altra persona la plusvalenza che si viene a creare viene assoggettata a tassazione soltanto se non sono trascorsi 5 anni dal momento in cui il donante ha acquistato l'immobile a quello della sua cessione.

La plusvalenza tassabile e' pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione e il costo di costruzione o di acquisto sostenuto dal donante.

Questa nuova norma e' stata posta in essere in modo da poter evitare comportamenti miranti all' elusione da parte dei proprietari di immobili acquistati (o costruiti) da meno di 5 anni. In precedenza, infatti, questi potevano donare l'immobile a una terza persona che, successivamente, lo vendeva senza pagare imposte sulla plusvalenza realizzata.

ESEMPIO

Il proprietario di un immobile decide di vendere a 500.000 euro l'immobile acquistato 2 anni prima ad un prezzo di 300.000 euro e mai utilizzato come abitazione principale.

Secondo la normativa precedente, per evitare la tassazione della plusvalenza di 200.000 euro, poteva molto semplicemente donare l' immobile ad esempio ad un parente e farlo vendere dal donatario e, di conseguenza, nessuna tassazione era prevista, dal momento che si cedeva un immobile pervenuto in donazione.

Con la nuova normativa ( decreto legge n. 223 del 2006 (convertito nella legge n. 248 del 2006), la plusvalenza conseguita dall'operazione di cessione sara' comunque tassata, anche in caso di donazione.

Ultimo aggiornamento: Domenica Gennaio 6, 2008 13:22

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